Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25774 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 04/08/1976 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 06/12/1985 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 25/09/1991
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 9 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord dichiarava COGNOME NOME e COGNOME Santo colpevoli del reato di rapina pluriaggravata in concorso contestato al capo 2) dell’imputazione, nonché COGNOME NOME colpevole dei reati di rapina pluriaggravata in concorso ascrittigli ai capi 2) e 3), con le conseguenti statuizioni.
Con sentenza resa in data 30 ottobre 2024 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della detta di primo grado, concedeva a tutti gli imputati le
circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti diverse dall’aggravante di cui all’art. 628, comma 3quater, cod. pen. e rideterminava le pene inflitte.
Avverso tale ultima sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, tutti gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori.
La difesa di Chianese NOME articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione dell’art. 648, comma 3, n. 3-quater, cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante di cui alla detta disposizione, nonché illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Assumeva che la Corte territoriale aveva del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze sollevate con i motivi di appello, con i quali era stata dedotta la non configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3quater, cod. pen. (l’avere commesso il fatto nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire o che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uff postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro), considerato che nel caso di specie la condotta criminosa era stata posta in essere quando la persona offesa era appena giunta presso un istituto bancario e non era ancora scesa dalla propria autovettura.
Deduceva, per altro verso, che l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche – desumibile dalla individuazione della pena base evidenziava il dedotto vizio di motivazione, considerato che lo stesso giudice aveva ritenuto, contraddittoriamente, che l’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato fosse sintomatica di una revisione critica dei propri comportamenti.
La difesa di COGNOME NOME articolava un unico motivo, con il quale deduceva violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Osservava, in particolare, che la Corte d’Appello si era limitata a ritenere la congruità della pena – e per tale ragione aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche – in considerazione della gravità dei fatti e della personalità negativa dell’imputato, trascurando il fatto che quest’ultimo era incensurato, aveva reso piena confessione e aveva risarcito il danno cagionato alla parte offesa.
La difesa di COGNOME articolava un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 99, 61, n. 7), 62, n. 6), 62-bis, 69 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della
pena base, alla ritenuta recidiva, alla ritenuta aggravante di cui all’art. 61, n. 2), cod. pen., al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., al giudizio di equivalenza, e non, come richiesto, di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.
Assumeva che il Petito aveva un interesse concreto a contestare l’applicazione della recidiva, pur in assenza del relativo aumento di pena, e deduceva che la Corte territoriale, al riguardo, aveva motivato in maniera insufficiente, omettendo di confrontarsi con il giudizio espresso dal Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, che con provvedimento del 5 dicembre 2023 aveva rigettato la richiesta delle Questura di Napoli di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno al ricorrente, escludendo la sua pericolosità sociale.
Deduceva, inoltre, che la Corte d’Appello non aveva reso alcuna motivazione in merito alla chiesta riduzione dell’entità della pena base inflitta dal giudice di primo grado, considerato che il Petito, a differenza dei correi, si era limitato a pedinare la parte offesa e, peraltro, aveva maturato una consapevole accettazione della propria colpevolezza già prima di proporre l’atto di appello, con il quale per l’appunto aveva limitato l’oggetto delle doglianze al trattamento sanzionatorio.
Assumeva, poi, che era manifestamente illogica la motivazione resa dalla Corte territoriale riguardo alla ritenuta aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, avendo omesso di indicare, il giudice del merito, le particolari condizioni della vittima che avevano indotto a una valutazione di rilevante gravità del danno patito, in realtà di consistenza oggettiva non notevole.
Deduceva, infine, che la Corte d’Appello non aveva reso alcuna motivazione in punto di diniego dell’attenuante dell’avere interamente risarcito il danno, pur essendo stato, il tema, oggetto di specifico motivo di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminare alla trattazione dei motivi dei ricorsi è l’accertamento degli esatti termini delle rinunce parziali ai motivi di appello effettuate dai difensori degli imputati nel corso del giudizio di secondo grado.
La consultazione del verbale dell’udienza di appello del 30 ottobre 2024 consente di apprezzare che le dette rinunce sono state effettuate con la dichiarazione congiunta dei tre difensori degli imputati, tutti presenti
personalmente all’udienza, del seguente tenore letterale: “I difensori rinunciano ai motivi assolutori, ma non a quelli che attengono alla pena … si riportano ai motivi di gravame e ne chiedono raccoglimento”.
Ciò premesso, deve qui essere richiamato l’orientamento giurisprudenziale, consolidato e condiviso da questo Collegio, secondo il quale la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (in tal senso Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, La Marca, Rv. 274315 – 01; v. anche Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282413 – 01, secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio; v., ulteriormente, Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, COGNOME e altri, Rv. 271750 – 01, secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l’appellante abbia richiesto l’esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio).
In applicazione del citato indirizzo giurisprudenziale devono essere dichiarati inammissibili, in quanto in precedenza rinunciati, con conseguente interruzione della catena devolutiva, il ricorso del Chianese, avente ad oggetto la circostanza aggravante di cui all’art. 648, connma 3, n. 3), cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, il ricorso del COGNOME, avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche, e il ricorso del Petito nella parte in cui ha ad oggetto la recidiva, la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen., la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., le circostanze attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento fra circostanze.
Quanto alla dosimetria della pena la difesa del COGNOME si lamenta del fatto che la Corte territoriale non avrebbe ridotto la pena base applicata in seno al calcolo della pena effettuato.
La doglianza è manifestamente infondata, se si considera che in realtà la Corte d’Appello ha ridotto la pena base applicata al Petito; precisamente, il giudice di primo grado aveva applicato al ricorrente una pena base pari ad anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, laddove la Corte
territoriale ha ridotto tale pena base ad anni sei e mesi sei di reclusione ed euro
1.500,00 di multa.
4. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,
deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025