Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33862 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 33862 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 1216/2025
NOME COGNOME
CC Ð 10/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 2 maggio 2025 della Corte dÕappello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte dÕappello di Messina, che, ai sensi dellÕart. 599cod. proc. pen., ha irrogato al predetto, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale;
che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dellÕart. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la rinuncia, da parte dellÕimputato, ai motivi di impugnazione presentati produce effetti preclusivi sullÕintero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimitˆ (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), per cui il ricorso per cassazione
è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontˆ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento art. 129 cod. proc. pen. e, altres’, allÕesistenza di vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalitˆ della sanzione inflitta (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilitˆ va dichiarata senza formalitˆ di procedura, ai sensi dellÕart. 610 comma 5cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME