Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35989 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35989 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in data 10 settembre 2021 dal Tribunale di Foggia, ha sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva per pari durata all’imputato COGNOME NOME, in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, commesso in San Severo il 10 novembre 2018.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi.
Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., viz della motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell’imputato.
Con il secondo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
2.11 ricorso è inammissibile.
Come rilevato dalla Corte territoriale, l’imputato aveva rinunciato ai motivi appello inerenti alla responsabilità per il fatto ascrittogli e al trattamento sanzionat Pertanto, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, giudici del gravame hanno ritenuto di non doversi pronunciare sui motivi rinunciati, né può pronunciarsi il giudice di legittimità sulla base di un’ipotetica implicita revoca medesima rinuncia (foglio 4 della sentenza impugnata) (cfr. Cass., Sez. V, n. 2791/2014, Rv. 26282).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025