Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38826 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Acerra il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 21.2.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13.2.2023, il Tribunale di Napoli Nord aveva – tra i diversi imputati – riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di cui al capo H) e, pertanto, lo aveva condannato alla pena di anni 8 e mesi 10 di reclusione ed euro 7.333,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva molte riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di cui all’art. 378 cod. pen. e, esclusa la contestata aggravante, l’aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e lo aveva assolto dal capo D) perché il fatto non sussiste; aveva applicato al COGNOME le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale che aveva invece dal delitto di cui al capo I) per non aver commesso il fatto;
la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha rideterminato la pena per NOME COGNOME in anni 7 di reclusione ed euro 1.777,00 di multa e in anni 1 di reclusione per NOME COGNOME;
ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME:
3.1 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME deduce:
3.1.1 mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione: rileva che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente e che l’obbligo del giudice dell’impugnazione di dar conto della propria decisione non viene meno a séguito della rinuncia ai motivi sulla responsabilità ovvero della adozione di un vero e proprio concordato; osserva, inoltre, che la motivazione è inadeguata con riguardo al motivo concernente il trattamento sanzionatorio e, più in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
3.2 l’AVV_NOTAIO Procentese, nell’interesse di NOME COGNOME deduce:
3.2.1 mancanza di motivazione con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. ed al contenimento dell’aumento di pena per la continuazione: rileva, infatti, che, pur prendendo atto della rinuncia degli imputati ai motivi d’appello in punto di responsabilità, la Corte territoriale non ha preso in esame tutte le doglianze che erano state articolate in ordine al trattamento sanzionatorio avendo proceduto invece, in maniera apodittica, alla rideterminazione della pena senza dar conto delle ragioni della propria decisione alla luce dei rilievi difensivi;
la Procura AVV_NOTAIO ha concluso per iscritto insistendo per l’inammissibilità dei ricorsi.
5. Premessa
5.1 NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati tratti a giudizio di fronte al Tribunale di Napoli Nord che, con sentenza del 13.2.2023, aveva riconosciuto il primo responsabile del delitto di favoreggiamento e, esclusa l’aggravante contestata, l’aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione; aveva riconosciuto il COGNOME responsabile del delitto di cui al capo H) e lo aveva condannato alla pena di anni 8 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.500 di multa.
5.2 Con l’atto d’appello la difesa del COGNOME aveva articolato una serie di censure in punto di responsabilità (cfr., pagg. 11-26 dell’atto di appello) e, si era limitata, in termini del tutto generici (cfr., ivi, pag. 26), ad invocare riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa del COGNOME, dal canto suo, dopo aver formulato una serie di contestazioni in punto di responsabilità (cfr., pagg. 2-15 dell’atto di appello), aveva formulato un secondo motivo (cfr., ivi, pagg. 15-18) con cui aveva censurato l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta dal primo giudice sotto il profilo del “metodo”; con il terzo motivo, inoltre, aveva invocato l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. (cfr., ivi, pagg. 19-22).
5.3 All’udienza del 21.2.2024, di fronte alla Corte d’appello di Napoli, gli odierni ricorrenti, presenti entrambi, “… previa rinuncia ai motivi assolutori, ammettono gli addebiti ed insistono nei residui motivi” (cfr., dal relativo verbale, in atti).
6.1 Il ricorso di NOME COGNOME
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile.
Come appena ricordato, il COGNOME aveva rinunciato al motivo articolato in punto di responsabilità così determinandosi il passaggio in giudicato – ovvero la intangibilità per la relativa preclusione processuale – del relativo capo della sentenza impugnata (cfr., Sez. 2 – , n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006 – 01, secondo cui la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate
d’ufficio GLYPH le GLYPH questioni GLYPH relative GLYPH ai GLYPH medesimi GLYPH motivi; GLYPH conf., Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 262448 – 01 che, oltre a ribadire l’inammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati, ha precisato che non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi; cfr., sul punto, Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, COGNOME, Rv. 268198 – 01; cfr., invece, Sez. 3, n. 36370 del 9.4.2019, COGNOME; Sez. 3, n. 40452 del 5.6.2018, F.; Sez. 3, n. 7676 del 10.1.2012, COGNOME; Sez. 2, n. 10515 del 12.12.2014, COGNOME, che hanno preferito parlare di preclusione processuale).
Quanto al motivo sulle attenuanti generiche si è pure accennato come la censura fosse stata articolata in termini del tutto generici a fronte della motivazione con cui il Tribunale, nel vagliare la congruità del trattamento sanzionatorio (cfr., pag. 21 della sentenza di primo grado), aveva stigmatizzato sia l’intensità del dolo che la personalità dell’imputato, gravato da un precedente per rapina e ricettazione come, infine, le modalità del fatto.
E’ pacifico, d’altro canto, che l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi ben può essere rilevata anche in RAGIONE_SOCIALEzione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P. Rv. 271193 – 01); consegue, allora, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso laddove si lamenta il difetto di motivazione della sentenza di appello su un motivo di censura su cui la Corte d’appello non aveva alcun obbligo di motivare in quanto articolato in palese ed evidente violazione del disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen..
6.2 GLYPH Il ricorso di NOME COGNOME
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile con riguardo alla lamentata applicazione della aggravante del “metodo mafioso” su cui, peraltro, la Corte d’appello (cfr., pag. 5 della sentenza) ha motivato con rinvio agli elementi già evidenziati dal giudice di primo grado.
Per altro verso, la circostanza che l’imputato, rinunciando di motivi sulla responsabilità, abbia nel contempo ammesso l’addebito (ovvero il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso) consente di invocare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo (cfr., Sez. 4 – , n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 – 01, in cui la Corte ha
ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; con?., Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 11/01/2018, Scavone, Rv. 271750 – 01).
Diversamente deve ritenersi con riguardo alla attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. che era stata correttamente invocata con l’atto d’appello e su cui, tuttavia, la Corte territoriale ha del tutto omesso di motivare e che non può ritenersi “rinunciata”.
La sentenza va dunque annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto risultando precluso l’esame dell’ulteriore motivo, pure non rinunciato, articolato in punto di entità dell’aumento per la continuazione; l’inammissibilità del ricorso del COGNOME, invece, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul predetto punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24.9.2024