Rinuncia ai Motivi di Appello: La Cassazione Conferma la Preclusione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la rinuncia ai motivi di appello limita definitivamente l’ambito del giudizio e preclude la possibilità di riproporre le stesse censure in sede di legittimità. Questa decisione sottolinea l’importanza strategica delle scelte difensive nel corso del processo e le loro conseguenze irreversibili.
Il Caso in Esame
Un imputato, dopo essere stato condannato, presentava appello. Durante il giudizio di secondo grado, celebrato in videoconferenza, il suo difensore dichiarava di rinunciare a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quello relativo alla “dosimetria della pena nella misura tra il minimo e il massimo edittale”.
In particolare, veniva abbandonato il motivo con cui si richiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva contestata. La Corte d’Appello emetteva la sua sentenza basandosi sui motivi non rinunciati.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando proprio la mancata argomentazione da parte del giudice d’appello sul diniego delle attenuanti generiche. Questo ricorso ha dato origine al provvedimento in analisi.
Le Conseguenze della Rinuncia ai Motivi di Appello
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel principio secondo cui la rinuncia ai motivi di appello ha l’effetto di circoscrivere l’oggetto della cognizione del giudice a quei soli punti che non sono stati oggetto di rinuncia. Di conseguenza, l’imputato non può successivamente, in sede di Cassazione, lamentarsi di una mancata motivazione su questioni a cui egli stesso aveva volontariamente rinunciato.
le motivazioni
La Corte ha spiegato che, dal momento che l’imputato, tramite il suo difensore, aveva esplicitamente rinunciato al motivo d’appello relativo alla concessione delle attenuanti generiche, quel punto era uscito definitivamente dal perimetro del giudizio. La Corte d’Appello, pertanto, non era tenuta a fornire alcuna motivazione su tale aspetto, poiché non faceva più parte del thema decidendum (l’oggetto della decisione).
Tentare di reintrodurre tale questione con un ricorso per Cassazione rappresenta un’azione processualmente non consentita. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi una conseguenza diretta e inevitabile della scelta processuale operata in secondo grado.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi ritenuti inammissibili, a causa della loro palese infondatezza.
le conclusioni
Questa ordinanza serve come un importante monito sulle implicazioni delle scelte difensive. La rinuncia a uno o più motivi di appello è un atto processuale con effetti definitivi. Una volta effettuata, non è più possibile tornare indietro e dolersi delle conseguenze, come la mancata motivazione su punti esclusi dal dibattito. Gli avvocati e i loro assistiti devono ponderare attentamente ogni decisione, poiché essa delimita il campo di gioco per tutte le fasi successive del processo, inclusa quella eventuale dinanzi alla Corte di Cassazione. La strategia processuale deve essere coerente e consapevole delle preclusioni che ogni atto può generare.
Se rinuncio a un motivo di appello, posso riproporlo in Cassazione?
No, la rinuncia a uno o più motivi di appello limita la cognizione del giudice a quei soli punti che non sono stati oggetto di rinuncia. Di conseguenza, non è possibile dolersi in Cassazione della mancata motivazione su motivi ai quali si è precedentemente rinunciato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato lamentava la mancata motivazione su un punto (le attenuanti generiche) al quale aveva esplicitamente rinunciato durante il processo d’appello. La rinuncia ha fatto venir meno l’obbligo del giudice d’appello di pronunciarsi su quella specifica questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13029 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 30/03/1983
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso di COGNOME COGNOME che censura la se itenza impugnata per non avere il giudice adeguatamente argomentato III dinie.go di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile pe -ché il ricorrente aveva rinunciato al motivo di appello. Ed invero dal non coni estato riepilogo dei motivi di appello e dell’incipit della motivazione della sentenza risult che l’imputato presente in videoconferenza per il tramite del difensore ha ri “‘Linciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello afferente “alla dosimetria dell a pena nella misura tra il minimo e il massimo edittale” sicché deve ritenersi rinuniato i secondo motivo di appello con cui chiedeva la concessione delle cin:c:istanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva.
Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circos;crive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si rifeit:cono residui motivi, di tal che l’imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione dell’eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inannmissibi[a, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma li euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende’.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
estensore GLYPH
Il Presidente