Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COGNOME tite ha concluso chiedendo ‘ ‘e-· GLYPH j). (2) ; e o’k: , GLYPH n ,’ GLYPH cyt2, GLYPH E. -e; e, GLYPH J GLYPH o t GLYPH Cep GLYPH `-3 O cA GLYPH 1/)-3 hej treferrit ~sere –
Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano in composizione monocratica, con la quale Warner COGNOME era dichiarato colpevole dei reati di cui all’art. 648 cod. pen. (capo di imputazione B) e di cui all’art. 4 I. 110/75, come riqualificata l’originaria imputazione ex art. 699 cod. pen. (capo A), ed era condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione ed euro 3.500,00 di multa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 4, comma 3,1. 18 aprile 1975, n. 110.
Ci si duole che, a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, la Corte territoriale omette di pronunciarsi concentrandosi esclusivamente sul delitto di ricettazione.
Il difensore, pertanto, insiste per l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME:omello, con requisitoria scritta, chiede il rigetto del ricorso; la difesa dell’imputato, AVV_NOTAIO, conclude, con ‘ memoria scritta, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.
Nella sentenza impugnata si dà atto della rinuncia in udienza, alla presenza delle parti e, quindi, anche dell’imputato, ai motivi di appello afferenti il reato di cui all’art. 4 1.110/1975 da parte della difesa del medesimo, che risulta avere, invece, insistito unicamente sui motivi relativi al delitto di ricettazione. Tale rinuncia emerge anche dal verbale di udienza che il Collegio ha visionato.
Ne consegue che è manifestamente infondata la censura sull’omessa motivazione del mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità
qv’
del porto senza giustificato motivo di arma fuori dell’abitazione, di cui al quarto motivo di appello oggetto di rinuncia.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2023.