Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7313 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7313 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il 08/05/1988
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle p mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disp dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concludeva per l’annullament con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore, Avv. NOME COGNOME concludeva per raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
la Corte di appello di Roma confermava la condanna di NOME COGNOME per il r di truffa allo stesso ascritto
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: in primo grado, dopo la rinun mandato del difensore di fiducia non sarebbe stato nominato un difensore di ufficio solo un sostituto ai sensi dell’art. 97, comma 4 cod. proc. pen. il che avrebbe prodotto una nullità assoluta, per difetto di effettiva rappresentanza processuale dell’imput
2.2. Violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi conferma della responsabilità: il fatto che il ricorrente fosse titolare del conto erano stati versati i denari della truffa non sarebbe elemento sufficiente per rite lo stesso avesse posto in essere la condotta tipica del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato e non merita accoglimento.
Il collegio, consapevole dell’esistenza di un orientamento contrario, rit confermare l’interpretazione secondo cui la rinuncia al mandato difensivo non compo l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato – che non abbia provveduto alla nom un difensore di fiducia – un difensore d’ufficio, in quanto il difensore rinunciante della difesa fino all’intervento di una nuova nomina (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015 2016, COGNOME, Rv. 266052 – 01; Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 2777 – 01; Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, M., Rv. 287167 – 01; contra recentemente: Sez. 6, n. 27637 del 30/04/2024, Cerbone, Rv. 286756 – 01).
Si condivide, infatti, il percorso argomentativo da ultimo tracciato dalla Terza s della Corte di cassazione con la sentenza n. 41233 del 30/04/2024 secondo cui la te perdurante onere del difensore di fiducia rinunciatario di provvedere alla difesa f nuova nomina «trova un innegabile sostegno nella disposizione di cui al comma 3 dell 107 cod. proc. pen., ai sensi del quale “la rinuncia non ha effetto finché la parte n assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio”, ovvero non sia decorso il eventualmente concesso ai sensi dell’art. 108. È pertanto da ritenere che la chiara codicistica, nel senso della perdurante efficacia dell’assistenza difensiva da difensore rinunciante fino alla nuova nomina, non possa orientare l’interprete – qu nuovo difensore non venga immediatamente nominato- nel senso di una automatica ineluttabile nullità (tantomeno assoluta, essendo tale sanzione prevista per la ipotesi della assenza del difensore dell’imputato “nei casi in cui ne è 3 obblig presenza”: art. 179, comma 1, cod. proc. pen.): una nullità, in altri termini, corr semplice constatazione della mancanza di una immediata nomina del nuovo difensore d parte dell’A.G. procedente, e quindi configurabile senza che possa conferirsi rilievo
alle concrete vicende processuali successive alla comunicazione della rinuncia» (Sez. 41233 del 01/10/2024, cit.).
Il collegio osserva, inoltre, che, sebbene gli effetti della rinuncia ai sensi de comma 2 cod. proc. pen. dipendano dalla comunicazione della rinuncia all’autor giudiziaria, tuttavia, non vi è prova in atti della comunicazione della rinuncia del di fiducia in origine nominato al ricorrente, il che potrebbe in concreto avere ostac nuova nomina fiduciaria.
Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esc perimetro che circoscrive la competenza dele giudice di legittimità.
Si riafferma infatti che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di le non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativ prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione de logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al pri autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello dimostr con motivazione logica e persuasiva, il contributo del ricorrente alla truffa contest
La Corte d’appello rilevava infatti che l’COGNOME non aveva negato di essere titol conto corrente sul quale erano confluiti i soldi oggetto della truffa, né risultava che avesse mai denunciato il furto, lo smarrimento, o la clonazione la carta d’identità ut per la sua apertura; il che induce la Corte a confermare la valutazione del Tribuna aveva ricondotto proprio all’COGNOME la contraffazione del documento d’identità i all’acquirente nel corso delle trattative (trattandosi di un documento rilasciato dal di Besozzo e recante lo stesso numero progressivo di quello autentico in poss dell’appellante su cui veniva indicata tuttavia una diversa data di nascita ed appo diversa fotografia).
Queste emergenze, unitamente al fatto di avere incamerato sul proprio conto l’impo versato con bonifico dell’offeso confermavano nella valutazione dei giudici di entr gradi di merito la responsabilità del ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione coerente con le linee ermeneutiche tracciate dalla di legittimità e coerente con le prove raccolte, che non si presta ad alcuna censura i sede
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spes procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025.