Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41233 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41233 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
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nato al GLYPH omissis
Sul ricorso proposto da:
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e. ki . 0 4 :” i Vart. ttoffil wo3 0. 0 ci0VP” -,4. 503,dk Pgs vs 01/40 ,4C(39 )0 61#321 “
avverso la sentenza emessa il 12/12/2023 dalla Corte d’Appello di Brescia
visti g li atti, il provvedimento impu g nato ed il ricorso ; udita la relazione svolta dal consi g liere NOME COGNOME NOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ; udito il difensore delle parti civili, avv. NOME COGNOME che ha concluso chied l’acco g limento delle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese; udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insiste per l’acco g limento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/12 /2023, la Corte d’Appello di Brescia ha parzialmente riformato (miti gando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Ber gamo, in data 25/05/2023, con la q uale
NOME COGNOME
era stato condannato alla pena di g iustizia in relazione
ai reati di violenza sessuale in dann o di
I GLYPH C.T. GLYPH (capo C) e delle fi g lie di q uest’ultima
GLYPH
A GLYPH CB. GLYPH (capi B e D, riconosciuta dal
C.V. GLYPH e
primo giudice, in entrambi i casi, l’ipotesi di minore gravità di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis), e dei delitti di lesioni e minaccia aggravata in danno della (così diversamente qualificata l’impugnazione sub A). Il Tribunale aveva anche altresì condannato il M.M. al risarcimento dei danni subiti dalle predette persone offese, costituitesi parte civile, riconoscendo loro anche una
C.T. provvisionale immediatamente esecutiva.
2. Avverso tale decisione, ricorre il COGNOME M.M. COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata nomina di un difensore di ufficio, da parte del Tribunale procedente, dopo che il difensore di fiducia del M.M. aveva depositato (all’udienza del 06/04/2023) una dichiarazione di rinuncia al mandato, già spedita all’imputato con raccomandata del giorno precedente.
Si deduce la nullità derivante dalla decisione del Tribunale di soprassedere all’immediata nomina, per la grave compromissione al diritto di difesa che la partecipazione all’udienza del difensore rinunciante non aveva potuto evitare, posto che “la difesa deve essere effettiva, non certo effimera e demandata solo formalmente al difensore rinunciante, all’evidenza non più interessato alla difesa tecnica e al contempo confidante nella tempestività dell’intervento sostitutivo del giudice che procede” (pag. 6 del ricorso). Si evidenzia inoltre che nessun rilievo poteva attribuirsi alla mancata obiezione del rinunciante alla comunicazione del Presidente in ordine al fatto che, alla nomina del difensore, si sarebbe provveduto successivamente. Si rappresenta infine che, qualora la rinuncia fosse stata ritenuta intempestiva rispetto all’incombente processuale da compiere, si sarebbe potuto ovviare con un difensore prontamente reperibile. Su tali basi, si deduce la nullità degli atti e della decisione conclusiva del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Come già accennato, l’unica censura proposta in questa sede dalla difesa dell’imputato concerne la nullità conseguente alla omessa immediata nomina, da parte del Tribunale procedente, di un nuovo difensore di ufficio, dopo che il precedente difensore aveva depositato, all’udienza del 06/04/2023, dichiarazione di rinuncia al mandato (già in precedenza comunicata al I COGNOME M.M. COGNOME In particolare, si ritiene che il differimento della nomina al momento conclusivo della predetta udienza abbia irrimediabilmente leso i diritti dell’imputato, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi alla predetta udienza.
La prospettazione difensiva fa riferimento all’indirizzo interpretativo secondo cui «in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l’obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.
c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all’imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l’assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia» (Sez. 2, n. 37875 del 07/07/2023, B., Rv. 285025 – 01. V. anche Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 276872 – 01, secondo la quale «la rinuncia al mandato difensivo comporta l’obbligo per il giudice – a pena di nullità, salva l’insussistenza di alcun concreto pregiudizio per la difesa – di nominare all’imputato, che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria, un difensore d’ufficio, in quanto l’eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento transitorio del difensore di fiducia o di quello di ufficio»).
A tale orientamento si contrappone, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, altro indirizzo secondo cui «la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato – che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia – un difensore d’ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina. Ne consegue che la mancata nomina del difensore d’ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia – oltre che l’imputato – nella piena facoltà di proporre l’impugnazione fino all’intervento della nuova nomina» (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266052 – 01. Nello stesso senso, cfr. Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277795 – 01: «la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato – che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia – un difensore d’ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina; ne consegue che la mancata nomina del difensore d’ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia – oltre che l’imputato – nella pien facoltà di proporre l’impugnazione fino all’intervento della nuova nomina». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ad avviso di questo Collegio, il secondo orientamento trova un innegabile sostegno nella disposizione di cui al comma 3 dell’art. 107 cod. proc. pen., ai sensi del quale “la rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio”, ovvero non sia decorso il termine eventualmente concesso ai sensi dell’art. 108.
È pertanto da ritenere che la chiara opzione codicistica, nel senso della perdurante efficacia dell’assistenza difensiva da parte del difensore rinunciante fino alla nuova nomina, non possa orientare l’interprete – qualora il nuovo difensore non venga immediatamente nominato – nel senso di una automatica ineluttabile nullità (tantomeno assoluta, essendo tale sanzione prevista per la diversa ipotesi della assenza del difensore dell’imputato “nei casi in cui ne è
obbligatoria la presenza”: art. 179, comma 1, cod. proc. pen.): una nullità, in altri termini, correlata alla semplice constatazione della mancanza di una immediata nomina del nuovo difensore da parte dell’A.G. procedente, e quindi configurabile senza che possa conferirsi rilievo alcuno alle concrete vicende processuali successive alla comunicazione della rinuncia.
Il fuoco dell’indagine, nelle ipotesi (quale quella in esame) in cui la nomina non sia intervenuta immediatamente dopo il recepimento della dichiarazione di rinuncia, deve piuttosto concentrarsi nella individuazione dell’eventuale concreto pregiudizio cagionato, ai diritti difensivi, dal ritardo in questione. Del resto, anche le sentenze riconducibili al primo e più rigoroso indirizzo, in precedenza richiamate, escludono che la nullità operi in assenza “di alcun concreto pregiudizio per la difesa” (cfr. Sez. n. 39570 del 2019, cit.), e comunque collegano la sanzione alla possibilità di scenari marcatamente lesivi del diritto di difesa, quali la preclusione a compiere “scelte processuali soggette a termini perentori” (Sez. 2, n. 37875 del 2023, cit.).
4. In tale prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che la difesa ricorrente non evidenzia alcun elemento indicativo di un qualche pregiudizio sofferto dal M.M. per il fatto che il Tribunale ha nominato il nuovo difensore solo al termine dell’udienza del 06/04/2023, durante la quale l’imputato era stato assistito dal difensore rinunciante (un difensore che era perfettamente a conoscenza degli atti, ed in grado quindi di assumere ogni opportuna iniziativa, nell’interesse di un imputato da lui ancora assistito, durante l’escussione dei testi di accusa).
Dall’esame del fascicolo processuale (cui questo Collegio ha avuto accesso in considerazione della tipologia di censura sollevata), emerge inoltre: che il dibattimento era già stato aperto all’udienza del 27/10/2022 (il M.M. era quindi ancora assistito dal difensore di fiducia, nella fase degli atti preliminari e delle richieste di prova); che all’udienza del 25/05/2023, immediatamente successiva a quella del deposito della rinuncia e della nomina del nuovo difensore, il Tribunale aveva revocato la dichiarazione di assenza del M.M. il quale aveva reso aveva reso il proprio esame prima dell’escussione dei testi indicati dalla difesa; che il difensore di ufficio nominato dal Tribunale aveva non solo assistito a tutte le fasi dibattimentali successive alla nomina, ma aveva anche diffusamente censurato la motivazione posta a base della condanna, con atto di appello proposto dopo essersi munito di specifico mandato.
Tali risultanze impongono di attribuire una valenza dirimente alla mancata allegazione di circostanze concretamente indicative di un apprezzabile pregiudizio, subito dal M.M. per via della nomina del nuovo difensore al termine dell’udienza del 06/04/2023.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il GLYPH M.M. GLYPH deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili GLYPH C.T. GLYPH (in proprio e quale esercente
• GLYPH la responsabilità genitoriale sulla minore GLYPH C.V. GLYPH I) e GLYPH C. B. spese che si liquidano in complessivi Euro 4300,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili C.T.
GLYPH in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
C.V. GLYPH
l, e GLYPH
C. B. GLYPH 1, che liquida in complessivi Euro 4.300,00
oltre accessori di legge.
Così deciso il 1 ottobre 2024 Il Consigliei etensore
GLYPH
Il Presidente