Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13170 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13170 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (RINUNCIANTE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG MARILIA AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia di cui in epigrafe che ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Brescia del 18.12.2024 in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1 e 4 per aver detenuto illecitamente a fini di spaccio e trasportato Kg 3,005 di hashish suddiviso i trenta panetti occultati in un sacchetto giallo posto dietro al sedile anteriore destro dell’autovettura Opel corsa da lui condotta e intestata a certo NOME. Fatto accertato il 9.12.2024
Il Tribunale, ha individuato la sussistenza della gravità indiziaria negli esiti della attività di indagine che ha condotto all’arresto in flagranza e dalla piena consapevolezza della presenza nell’auto della merce in sequestro in quanto gli era stata consegnata, a suo dire, da amici di un suo ex collega di lavoro certo NOME, dietro compenso di 6/7000 euro .
Quanto alle esigenze cautelari ha ritenuto sussistente l’esigenza di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. in relazione al pericolo concreto ed attuale di reiterazione di fatti criminosi in considerazione delle modalità esecutive e della dedizione professionale al crimine potendo godere della fiducia dei committenti.
Nell’interesse di COGNOME ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi:
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al pericolo concreto di reiterazione del reato stante il buon comportamento processuale, la mancanza di precedenti penali specifici, l’occasionalità della condotta illecita in relazione al bisogno di procacciarsi denaro per provvedere alla riparazione della propria autovettura;
II) violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla mancata configurazione dell’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90. Lamenta che nel caso di specie è mancata una valutazione complessiva della fattispecie e soprattutto l’accertamento del grado di purezza della sostanza sequestrata, non potendo assumere valore assorbente il dato quantitativo e ponderale che invece è stato ritenuto tale dal Tribunale.
4.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Nelle more è pervenuta il 17 marzo 2025 rituale dichiarazione di rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale in considerazione della sopravvenuta concessione degli arresti domiciliari.
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.
L’indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equa di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp att cod.proc.pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equa di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp att cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 18.03.2025