Rinuncia Appello: Analisi di una Sentenza di Inammissibilità
La rinuncia appello è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale. Si tratta di un atto che, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, ha conseguenze giuridiche precise e definitive. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare nel dettaglio come e perché la rinuncia a un ricorso ne determini l’inammissibilità, con tutte le conseguenze del caso, inclusa la condanna alle spese.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia, che aveva confermato una misura cautelare nei confronti di un individuo. L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita a fini di spaccio e trasporto di circa 3 kg di hashish. La sostanza era stata trovata a bordo dell’autovettura da lui condotta, occultata in un sacchetto dietro il sedile del passeggero.
Il Tribunale aveva ritenuto sussistenti sia la gravità indiziaria, basata sull’arresto e sulla piena consapevolezza dell’indagato, sia le esigenze cautelari, ravvisando un concreto pericolo di reiterazione del reato data la professionalità dimostrata nell’esecuzione del trasporto.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro questa decisione, il difensore dell’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, articolandolo su due principali motivi:
1. Violazione di legge sul pericolo di reiterazione: La difesa sosteneva che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato il buon comportamento processuale, l’assenza di precedenti specifici e l’occasionalità della condotta, motivata dalla necessità di racimolare denaro per riparare la propria auto.
2. Mancata applicazione dell’ipotesi lieve: Si contestava la mancata configurazione del reato nella sua forma attenuata (prevista dal comma 5 dell’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti), lamentando che i giudici si fossero basati unicamente sul dato quantitativo della droga senza una valutazione complessiva del fatto, come l’accertamento del grado di purezza della sostanza.
La Sorprendente Rinuncia Appello e la Decisione della Corte
Mentre il processo era pendente in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il difensore, munito di procura speciale, ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia appello. Tale decisione era motivata dalla sopravvenuta concessione degli arresti domiciliari al suo assistito. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento.
La Corte di Cassazione, infatti, non è entrata nel merito dei motivi del ricorso. Ha invece preso atto della rinuncia e ha applicato la disciplina prevista dal codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che la rinuncia all’impugnazione è un atto processuale formale, irrevocabile e recettizio. Una volta che tale dichiarazione perviene alla cancelleria del giudice competente, essa produce un effetto giuridico non più revocabile: l’inammissibilità dell’impugnazione. La legge (art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p.) è chiara sul punto.
L’atto può essere compiuto personalmente dalla parte o dal suo difensore, purché quest’ultimo sia dotato di una procura speciale che lo autorizzi specificamente a compiere tale scelta. Essendo state rispettate tutte le forme previste dalla legge, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio procedurale cruciale: la rinuncia appello è una scelta strategica che chiude definitivamente la porta a una revisione della decisione impugnata. Le conseguenze non sono solo processuali, ma anche economiche. Alla dichiarazione di inammissibilità, infatti, consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 500,00 euro. Questo caso dimostra come le vicende del processo, come la concessione di una misura meno afflittiva, possano influenzare le strategie difensive fino a portare all’abbandono del ricorso, con effetti definitivi e legalmente predeterminati.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi presentati. Ciò comporta la definitività del provvedimento impugnato.
Chi può presentare la rinuncia all’impugnazione?
La rinuncia può essere presentata personalmente dalla parte interessata oppure dal suo difensore, a condizione che quest’ultimo sia munito di una procura speciale che lo autorizzi espressamente a compiere tale atto.
Quali sono le conseguenze economiche della rinuncia che porta all’inammissibilità del ricorso?
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, ritenuta equa dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13170 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13170 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (RINUNCIANTE) nato il 30/12/1997
avverso l’ordinanza del 07/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia di cui in epigrafe che ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Brescia del 18.12.2024 in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1 e 4 per aver detenuto illecitamente a fini di spaccio e trasportato Kg 3,005 di hashish suddiviso i trenta panetti occultati in un sacchetto giallo posto dietro al sedile anteriore destro dell’autovettura Opel corsa da lui condotta e intestata a certo NOME COGNOME. Fatto accertato il 9.12.2024
Il Tribunale, ha individuato la sussistenza della gravità indiziaria negli esiti della attività di indagine che ha condotto all’arresto in flagranza e dalla piena consapevolezza della presenza nell’auto della merce in sequestro in quanto gli era stata consegnata, a suo dire, da amici di un suo ex collega di lavoro certo NOME, dietro compenso di 6/7000 euro .
Quanto alle esigenze cautelari ha ritenuto sussistente l’esigenza di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. in relazione al pericolo concreto ed attuale di reiterazione di fatti criminosi in considerazione delle modalità esecutive e della dedizione professionale al crimine potendo godere della fiducia dei committenti.
Nell’interesse di COGNOME ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi:
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al pericolo concreto di reiterazione del reato stante il buon comportamento processuale, la mancanza di precedenti penali specifici, l’occasionalità della condotta illecita in relazione al bisogno di procacciarsi denaro per provvedere alla riparazione della propria autovettura;
II) violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla mancata configurazione dell’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90. Lamenta che nel caso di specie è mancata una valutazione complessiva della fattispecie e soprattutto l’accertamento del grado di purezza della sostanza sequestrata, non potendo assumere valore assorbente il dato quantitativo e ponderale che invece è stato ritenuto tale dal Tribunale.
4.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Nelle more è pervenuta il 17 marzo 2025 rituale dichiarazione di rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale in considerazione della sopravvenuta concessione degli arresti domiciliari.
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.
L’indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equa di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp att cod.proc.pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equa di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp att cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 18.03.2025