Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19419 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19419 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 25/07/1990
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE di APPELLO di BARI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria inviata dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bari ha riformato la sentenza pronunciata il 7 novembre 2023 dal Tribunale di Foggia, che aveva condannato l’imputato per il furto di una autovettura e la seguente estorsione (c.d. cavallo di ritorno), e, dichiarati inammissibili per rinuncia i motivi di ricor attinenti alla affermazione di responsabilità penale, ha proceduto ad escludere la recidiva riconosciuta in primo grado, ed a rideterminare, riducendola, la pena irrogata nei confronti di NOME NOME COGNOME.
Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell’imputato ha formulato seguenti motivi.
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b, c ed e, n art. 652 cod. proc. pen.) per contraddizione tra la sentenza impugnata ed a sentenza della stessa Corte (del 2 maggio 2024) avente ad oggetto la medesima vicenda estorsiva, in cui è stata esclusa la aggravante delle più persone riu riconosciuta a carco del Rotunno.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. c e lett. proc. pen.) sono posti a base del secondo motivo.
La Corte ha proceduto alla riqualificazione del fatto in furto pluriaggrav senza interloquire con l’imputato e senza considerare la maggiore gravità del re riconosciuto rispetto alla ricettazione originariamente contestata, così violan principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall’art. 521 cod. proc.
2.3 Il terzo motivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione (a 606, lett. c e lett. e, cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconosciment circostanze attenuanti generiche e, per contro, all’applicazione, automati senza valutazione alcuna, della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti ovve sono manifestamente infondati.
Non consentito è il primo motivo, attinente alla qualificazione giuridica fatto, alla luce della ampia rinuncia formulata in grado di appello sui punti att alla responsabilità.
Infatti, si legge in sentenza (pg. 5) che ‘alle 6:05 dello stesso 21 ottobr (data di svolgimento dell’udienza di discussione, n.d.r.) il difensore e procu speciale aveva trasmesso dichiarazione di “rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quelli sulla entità della pena e sulla misura della pena – .
Conseguentemente, la Corte proseguiva (pg. 6) ‘Ferma è dunque la penale responsabilità dell’imputato per il delitto così come qualificato al ca dell’imputazione’.
Senza dedurre l’erroneità di tali apprezzamenti della sentenza di appello quindi senza contestare l’avvenuta rinuncia agli indicati motivi, e la consegu inammissibilità in parte qua dell’appello, la difesa ora lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606, lett. b, c ed e, nonché art. 652 cod. pro per contraddizione tra la sentenza impugnata ed altra sentenza della stessa Co (del 2 maggio 2024) avente ad oggetto la medesima vicenda estorsiva, in cui
stata esclusa la aggravante delle più persone riunite, riconosciuta a carc Rotunno.
Ebbene, la rinuncia all’impugnazione, ancorché parziale, in quanto att abdicativo di diritti processuali (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 20 COGNOME, Rv. 266245 – 01), ha comportato la inammissibilità, in parte qua, dell’appello, ritualmente pronunciata con la sentenza impugnata, ex art. 5 comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Il punto non può più pertanto essere dedo
Anche il secondo motivo, facendo questione di responsabilità, è precluso dalla rinuncia ai motivi ad essa attinenti, espressa in grado d’appello.
Esso sembra, peraltro, riguardare, incredibilmente, altra vicenda processual riferendosi ad una ipotesi di riqualificazione (da ricettazione) in pluriaggravato operata dalla Corte di appello, non verificatasi nell’odi procedimento.
In ogni caso, facendo questione di responsabilità, anche il secondo motivo precluso dalla rinuncia ai motivi ad essa attinenti, espressa in grado d’appell
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente ricordare che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, aspetto del trattamento sanzionatorio, così come tutti gli altri, commisurazione della pena, alla comparazione e bilanciamento delle circostanze, al riconoscimento della continuazione, appartengono al dominio del merito, cio alla discrezionalità del giudice di primo grado e di quello d’appello. Un’inger della Corte di legittimità non è consentita, se la discrezionalità si è espressa motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica. Si tratta di d parametri di valutazione della motivazione che nel caso concreto sono certamente soddisfatti dalle considerazioni che si trovano tra pg. 7 e pg. 8 della sentenz si è ribadito che la mancanza di fattori positivamente valutabili (tra i quali no essere annoverata la scelta del rito abbreviato) è sufficiente a giustifi diniego.
Infine, in relazione alla doglianza relativa alla recidiva, è suffi evidenziare che l’aggravante è già stata esclusa in appello di tal che l’o doglianza appare incomprensibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procediment nonché, ravvisandosi elevatissimi profili di colpa nella determinazione della ca di inamnnissibilità -dimostrati dalla formulazione di motivi già rinunciati e da
addirittura estranei alla presente vicenda processuale o relativi ad una aggrav già esclusa nel giudizio di merito- al pagamento in favore della cassa d
ammende della somma di euro cinquemila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della cassa del
ammende.
Così deciso il 6 marzo 2025