Rinuncia all’impugnazione: cosa accade se si rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione rappresenta un atto formale con cui la parte manifesta la volontà di non proseguire nel giudizio. In ambito penale, questa scelta comporta conseguenze procedurali e pecuniarie precise, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per minaccia che, dopo aver proposto ricorso, ha deciso di desistere.
Il caso della rinuncia al ricorso per minaccia
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di minaccia in concorso. Dopo la presentazione del ricorso per Cassazione, la difesa ha trasmesso telematicamente una dichiarazione di rinuncia. Tale atto è stato sottoscritto sia dal difensore, in qualità di procuratore speciale, sia dall’assistito, garantendo la piena validità della manifestazione di volontà.
Conseguenze della rinuncia all’impugnazione
Quando viene presentata una rinuncia valida, il giudice non entra nel merito delle doglianze sollevate originariamente. Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa decisione ha un effetto immediato: la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. La legge prevede inoltre che l’inammissibilità non sia priva di costi per il ricorrente, il quale deve farsi carico delle spese del procedimento.
La sanzione pecuniaria e la Cassa delle ammende
Oltre alle spese processuali, la dichiarazione di inammissibilità comporta quasi sempre la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la Corte ha quantificato tale importo in cinquecento euro. Questa sanzione funge da deterrente contro l’uso improprio o dilatorio degli strumenti di impugnazione, gravando sul soggetto che decide di interrompere il percorso giudiziario dopo averlo attivato.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sull’applicazione dell’articolo 591 del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è stata rinuncia. La verifica della regolarità formale della rinuncia, trasmessa via PEC e debitamente sottoscritta, ha reso superfluo ogni altro accertamento, portando alla chiusura del procedimento con le relative statuizioni economiche.
Le conclusioni
La scelta di rinunciare a un ricorso deve essere ponderata con estrema attenzione. Se da un lato permette di chiudere definitivamente una vicenda giudiziaria, dall’altro espone il ricorrente a costi certi e alla definitività della condanna. La corretta gestione delle comunicazioni telematiche e il possesso di una procura speciale sono requisiti essenziali affinché la rinuncia produca i suoi effetti legali senza ulteriori complicazioni processuali.
Cosa succede se rinuncio a un ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente è solitamente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Chi può firmare la rinuncia all’impugnazione?
La rinuncia deve essere sottoscritta personalmente dall’imputato o dal suo procuratore speciale munito di mandato specifico per tale atto.
Quali sono i costi legati all’inammissibilità per rinuncia?
Oltre alle spese del procedimento, la legge prevede il versamento di una somma, solitamente tra i 500 e i 3000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1479 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1479 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACQUAFORMOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, con la quale è stata confermata la sentenza del Giudice di pace che lo ha condannato alla pena di C 250 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 612 cod. pen;
Rilevato che il 1 aprile 2022 il difensore e procuratore speciale dell’imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
Il Consigliere estensore
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