Rinuncia all’Impugnazione: Conseguenze e Inammissibilità del Ricorso
Nel processo penale, l’atto di rinuncia all’impugnazione rappresenta una scelta strategica fondamentale che pone fine al giudizio di gravame. Questa decisione, una volta formalizzata, ha conseguenze procedurali immediate e definitive, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo un caso concreto per comprendere meglio la portata e gli effetti di tale atto.
Il Percorso Giudiziario: Dal Giudice di Pace alla Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace per il reato di lesioni personali colpose, previsto dall’art. 590 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva appello. Tuttavia, il percorso processuale subiva una variazione: l’atto di appello veniva convertito in un ricorso per cassazione dal Tribunale competente.
L’Atto Decisivo: La Rinuncia all’Impugnazione
Prima che la Suprema Corte potesse esaminare il merito del ricorso, si verificava un evento cruciale. Il difensore dell’imputato, munito di una procura speciale che lo autorizzava a compiere tale atto, depositava una formale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione. Questo documento, presentato presso il Tribunale, ha cambiato radicalmente il destino del processo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, una volta ricevuto l’incartamento e preso atto della rinuncia formalizzata, non ha potuto fare altro che prenderne atto. La legge processuale, infatti, è molto chiara su questo punto. La rinuncia è un atto unilaterale e recettizio che estingue il diritto di impugnazione e, di conseguenza, il processo stesso.
La motivazione della Suprema Corte è stata lineare e si è basata su un semplice rilievo fattuale: la presenza di un valido atto di rinuncia. Tale atto preclude ai giudici qualsiasi valutazione sul merito dei motivi di ricorso. L’unica conseguenza possibile è la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. La Corte ha inoltre specificato che, data la tempestività della rinuncia, non era dovuta alcuna somma alla Cassa delle ammende, limitando la condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese processuali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della procedura penale: la volontà della parte è sovrana nel determinare la prosecuzione o l’abbandono di un’impugnazione. La rinuncia all’impugnazione è un atto irrevocabile che, una volta compiuto, definisce il giudizio. La decisione di rinunciare deve essere attentamente ponderata con il proprio difensore, poiché comporta l’accettazione definitiva della sentenza impugnata. L’unico ‘beneficio’ di una rinuncia tempestiva, come nel caso di specie, è quello di evitare la condanna al pagamento di ulteriori sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende, limitando l’onere economico alle sole spese del procedimento.
Cosa succede quando una parte rinuncia a un’impugnazione già presentata?
La rinuncia all’impugnazione, se validamente presentata, comporta l’estinzione del procedimento. Il giudice non esamina il merito dei motivi, ma si limita a dichiarare il ricorso inammissibile.
Perché il ricorrente è stato condannato solo alle spese processuali e non a una sanzione pecuniaria?
Il ricorrente non è stato condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende perché la rinuncia all’impugnazione è stata considerata ‘tempestiva’. Questo indica che la rinuncia è avvenuta prima che l’attività giurisdizionale della Corte entrasse nel vivo, evitando così l’applicazione di ulteriori sanzioni.
È possibile che un appello venga ‘convertito’ in un ricorso per cassazione?
Sì, nel sistema processuale italiano, se un’impugnazione viene proposta a un giudice non competente (ad esempio, un appello per un caso in cui era previsto solo il ricorso per cassazione), il giudice può qualificare correttamente l’atto e trasmetterlo all’organo competente, come avvenuto nel caso di specie, dove l’appello è stato convertito in ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ANOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/07/2022 del GIUDICE DI PACE di SANREMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto atto di appello avverso la sentenza, in epigrafe indicata, del Giudice di Pace di Sanremo, convertito in data 08/05/202 dal Tribunale di Imperia in ricorso per cassazione, per il reato di cui all’ar cod. pen. (in Camporosso, il 01/01/2017).
Rilevato che, il 24/05/2023, il difensore, munito di procura speciale, ha depositato, presso il Tribunale di Imperia, atto di rinuncia alla sudd impugnazione;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali. Nulla in favore della Cassa delle ammende in ragione dell’avvenuta tempestiva rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore