Rinuncia all’Impugnazione: Conseguenze e Costi Processuali
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale che pone fine a un grado di giudizio, ma quali sono le sue conseguenze dirette? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce l’esito inevitabile di tale scelta: l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le implicazioni pratiche per chi decide di non proseguire con un’impugnazione penale.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un imputato per il reato di minaccia aggravata, previsto dall’articolo 612, secondo comma, del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva ricorso per Cassazione. Tuttavia, in un momento successivo, il suo difensore e procuratore speciale trasmetteva, tramite posta elettronica certificata (PEC), una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione. Questo documento era stato sottoscritto sia dal legale che dal suo assistito, manifestando in modo inequivocabile la volontà di non proseguire con il giudizio di legittimità.
Le Conseguenze della Rinuncia all’Impugnazione
Di fronte a tale atto, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e applicare la normativa procedurale. La legge, infatti, è molto chiara su questo punto. L’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi sia stata una rinuncia espressa. La presentazione di una formale dichiarazione di rinuncia, quindi, blocca sul nascere qualsiasi possibilità per il giudice di esaminare il merito del ricorso. L’atto di rinuncia ha un effetto estintivo immediato sul procedimento di impugnazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è stata estremamente sintetica e di pura applicazione della legge. I giudici hanno rilevato due elementi fondamentali: primo, l’esistenza di un ricorso avverso una sentenza di condanna; secondo, la successiva trasmissione di una valida dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, sottoscritta sia dal difensore che dall’imputato. La validità formale della rinuncia ha reso obbligatoria la dichiarazione di inammissibilità. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia all’impugnazione è un atto definitivo che comporta conseguenze precise e non eludibili. Chi intraprende la strada del ricorso deve essere consapevole che un eventuale ripensamento, se formalizzato con una rinuncia, non solo rende definitiva la condanna impugnata, ma comporta anche oneri economici aggiuntivi. La decisione serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a garantire che le impugnazioni siano portate avanti con serietà e convinzione, evitando di appesantire il sistema giudiziario con ricorsi presentati e poi abbandonati.
Cosa succede se un imputato rinuncia formalmente al suo ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte, il che significa che non verrà esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventerà definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche della rinuncia all’impugnazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, anche se causata da rinuncia, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a 500 euro.
La rinuncia all’impugnazione può essere comunicata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)?
Sì, l’ordinanza dimostra che una dichiarazione di rinuncia trasmessa tramite PEC, sottoscritta dal difensore e dall’imputato, è considerata un atto valido ed efficace ai fini della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39360 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39360 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo A);
Rilevato che il difensore e procuratore speciale dell’imputato ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, dichiarazione di rinuncia all’impugnazione sottoscritta anche dal proprio assistito;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025