Rinuncia all’Impugnazione in Cassazione: Quando Ritirarsi Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni, ma cosa succede se, dopo averlo avviato, si decide di fare un passo indietro? Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce le conseguenze dirette e inevitabili di una rinuncia all’impugnazione. Questa decisione sottolinea come un atto apparentemente semplice, come ritirare un ricorso, comporti precise responsabilità processuali e finanziarie per il ricorrente.
I Fatti del Caso: La Questione della Patente Sospesa
All’origine della vicenda vi è una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Treviso per reati previsti dal Codice della Strada, in particolare la violazione dell’art. 189, commi 6 e 7. L’imputato, pur avendo accettato la pena, decideva di ricorrere in Cassazione contestando un aspetto specifico della decisione: la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Secondo la difesa, il giudice non aveva applicato la riduzione di un terzo prevista per chi sceglie il rito del patteggiamento, come stabilito dall’art. 222, comma 2-bis, del Codice della Strada.
La Svolta Processuale: La Rinuncia all’Impugnazione e le sue conseguenze
Prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, si verificava un colpo di scena processuale. Il difensore dell’imputato, munito di una procura speciale che lo autorizzava a compiere tale atto, depositava una dichiarazione formale di rinuncia all’impugnazione. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento, spostando l’attenzione della Corte dalla questione della sospensione della patente alla gestione processuale della rinuncia stessa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha applicato rigorosamente le norme del codice di procedura penale. I giudici hanno ritenuto che la rinuncia formale all’impugnazione, presentata secondo le regole, producesse un effetto automatico e non discrezionale: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La base giuridica di questa decisione si trova nell’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale, che elenca la rinuncia tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della doglianza relativa alla durata della sospensione della patente.
Inoltre, la Corte ha affrontato le conseguenze economiche di tale inammissibilità. Richiamando l’articolo 616 del codice di procedura penale e la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), ha stabilito che, non ravvisandosi un’assenza di colpa da parte del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (la rinuncia è, per sua natura, un atto volontario), egli dovesse essere condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in cinquecento euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: la rinuncia all’impugnazione non è un atto neutro o privo di conseguenze. Sebbene possa essere una scelta strategica ponderata, essa chiude definitivamente il procedimento e comporta costi certi e immediati per il ricorrente. La decisione di ritirare un ricorso deve quindi essere attentamente valutata insieme al proprio legale, considerando che essa comporta l’automatica condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La legge presume, infatti, che chi rinuncia lo faccia con piena consapevolezza, assumendosene la piena responsabilità processuale ed economica.
Cosa accade se si presenta una formale rinuncia all’impugnazione in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte, il che significa che i giudici non esamineranno il merito della questione sollevata.
La rinuncia a un ricorso comporta delle spese per chi la effettua?
Sì, la persona che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione oltre alle spese?
Perché la rinuncia è un atto volontario. Di conseguenza, l’inammissibilità che ne deriva è considerata ‘colpevole’ e non dovuta a fattori esterni o errori scusabili. La legge (art. 616 cod. proc. pen.) prevede in questi casi l’obbligo di pagare una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5380 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di TREVISO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza di· applicazione pena emessa a suo carico per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7 cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge con riferimento alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada: in particolare, la difesa si duole della mancata riduzione di un terzo della durata della sospensione della patente di guida in conseguenza della definizione del giudizio nelle forme del rito del patteggiamento.
Rilevato che è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione a firma del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, munito di apposita procura speciale.
Ritenuto che a seguito dell’intervenuta formale rinuncia va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591 lett. d) cod. proc. pen
Rilevato che, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. NO.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr side te