Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20859 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Napoli; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 11/01/2024 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Salerno accoglieva l’appello proposto dal P.M. del tribunale di Salerno, avverso il decreto emesso in data 1 dicembre 2023 dal Gip del tribunale di Salerno, disponendo il sequestro a fini impeditivi e di confisca di corpi edilizi, opere di urbanizzazione e relativi terreni Positano, arcipelago de “Li RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, quale indagata e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorsi per cassazione mediante i suoi due difensori, deducendo cinque motivi di impugnazione.
Si deducono, in particolare:
vizi di violazione di legge in relazione all’art. 30 del DPR 380/01 circa la sussistenza del fumus del reato di lottizzazione;
il travisamento degli elementi probatori disponibili in ordine alla datazione dei corpi di fabbrica essenziali, precedente al 1951, e al cambiamento di destinazione di uso da residenziale a turistico /recettivo;
il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione su plurimi punti della memoria difensiva, RAGIONE_SOCIALE consulenze tecniche e dei documenti allegati dalla difesa e relativi alla insussistenza del fumus della lottizzazione abusiva;
il vizio di violazione di legge per essere stato disposto il sequestro nonostante l’intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione;
il vizio di mancanza di motivazione in ordine agli stessi punti.
A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell’interesse di COGNOME NOME, nelle qualità sopra indicate.
Alla stregua della predetta rinuncia, i ricorsi devono essere dichiarati pertanto inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della ammenda di euro 500 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuale e della ammenda di euro 500 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024.