Rinuncia all’Impugnazione: Conseguenze di un Passo Indietro
Nel complesso panorama del diritto processuale penale, la rinuncia all’impugnazione rappresenta un atto dalle conseguenze definitive. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 44349 del 2024, offre un chiaro esempio di come tale decisione influenzi irrevocabilmente l’esito di un procedimento. Analizziamo il caso per comprendere le implicazioni pratiche di questa scelta processuale.
Il Contesto del Ricorso: Misure Cautelari e Accuse Gravi
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo, che aveva confermato una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un individuo. Le accuse erano di notevole gravità: partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, secondo l’art. 74 del D.P.R. 309/90, oltre a specifici episodi di spaccio.
L’indagato, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. In particolare, si contestava la carenza di prove sufficienti a dimostrare una partecipazione stabile e consapevole all’associazione criminale, sostenendo che gli elementi raccolti indicassero al più un rapporto quasi quotidiano con un altro membro, ma non un’adesione al sodalizio.
La Svolta Decisiva: La Rinuncia all’Impugnazione
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto l’atto che ha cambiato radicalmente il corso degli eventi: una dichiarazione formale di rinuncia all’impugnazione, presentata nell’interesse del ricorrente. Questo atto, previsto dall’art. 589, comma 2, del codice di procedura penale, preclude alla Corte la possibilità di esaminare il merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte: Motivazioni e Conseguenze
Di fronte alla rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. La sua funzione si è limitata a una verifica formale della validità della rinuncia stessa. Una volta accertata, la conseguenza giuridica è stata automatica e inevitabile: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La motivazione della Corte è stata tanto sintetica quanto ineccepibile: la rinuncia all’impugnazione estingue il diritto di contestare il provvedimento. Di conseguenza, il ricorso non può più essere discusso nel merito. Questa decisione comporta due effetti diretti per il rinunciante:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
2. Il versamento di una somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in 500 euro.
Conclusioni
La sentenza in esame evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia all’impugnazione è un atto processuale tombale. Una volta formalizzata, essa chiude definitivamente ogni possibilità di revisione della decisione impugnata da parte del giudice superiore. Le ragioni che hanno spinto il ricorrente a tale scelta non sono oggetto di valutazione da parte della Corte, che si limita a registrarne gli effetti. La lezione pratica è chiara: la decisione di rinunciare a un mezzo di impugnazione deve essere ponderata attentamente, poiché non solo rende definitiva la pronuncia precedente, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per la parte che la effettua.
Cosa succede quando un imputato rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione impugnata, in questo caso l’ordinanza di custodia cautelare, rimane quindi efficace.
La rinuncia all’impugnazione comporta dei costi per chi la presenta?
Sì, la dichiarazione di inammissibilità derivante dalla rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (ammenda) a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di 500 euro.
Perché la Corte non ha esaminato i motivi del ricorso originale?
La Corte non ha esaminato i motivi perché la rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 del codice di procedura penale, è un atto che precede e assorbe qualsiasi valutazione di merito. La volontà della parte di non proseguire nel giudizio prevale sui motivi inizialmente addotti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal NOME COGNOME nato a Palermo il 20/04/1987; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 1406/2024 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Palermo adito nell’interesse di NOME COGNOME avverso la ordinanza del gip del tribunale Palermo con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine a ipotesi di cui all’art. 74 de 309/90 e di traffico di stupefacenti, accoglieva parzialmente la richiesta di riesa annullando l’ordinanza generica limitatamente al capo 51 e confermando nel resto la stessa.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME mediante il proprio difensore ha proposto, con due motivi, ricorso per cassazione.
Deduce con il primo vizi di violazione di legge anche processuale, e di motivazione con riferimento agli artt. 74 del DPR 309/90 273 274 e 275 cod. proc. pen. Capo 11 di incolpazione. Mancherebbe la motivazione circa la
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valutazione della gravità degli indizi da cui desumere la consapevolezza dell esistenza di una stabile associazione criminosa sia la partecipazione coscient volontaria alla stessa a fronte del solo riconoscimento di un rapporto qu quotidiano tra il ricorrente e COGNOME NOME Paolo posto all’interno del sodal e senza illustrazione delle ragioni di individuazione di una consorteria crimin quale quella ipotizzata. Inoltre non si sarebbe vagliata a i fini in questi brevità temporale delle singole cessioni.
COGNOME Con il secondo deduce vizi di violazione di legge anche processuale e di carente motivazione, riguardo alla aggravante del 4° comma dell’art. citato, riferita al ricorrente in assenza di ogni indizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte ritual dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 co proc. pen., nell’interesse del NOME COGNOME
Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiar pertanto inammissibile con condanna alle spese processuali ed al pagamento di euro 500 di ammenda.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024.