Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49263 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49263 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato a L’AQUILA il DATA_NASCITA
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del avverso l’ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; ricorso;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 27 gennaio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ed accolto quella di detenzione domiciliare, presentata dal condannato NOME COGNOME.
Il Tribunale di sorveglianza ha ricordato che il titolo in espiazione è una condanna per guida in stato di ebbrezza risalente al 2011, che nel 2017 il ricorrente è stato denunciato sempre per il rifiuto di sottoporsi ad esame per la verifica della guida dello stato di ebbrezza, che nel 2015 è stato denunciato per minaccia al pubblico ufficiale in occasione del rifiuto di sottoporsi ad un alcoltest, che lo stesso ha riportato precedenti segnalazioni di guida in stato di ebbrezza nel 2003, 2006, 2008 e 2011, in due casi con commissione di sinistro stradale, che lo stesso è stato segnalato anche per lesioni colpose mentre era alla guida della
propria autovettura. Il Tribunale ha, pertanto, respinto l’istanza di affidamento in prova, in quanto ha ritenuto che il condannato palesi una prolungata problematica di assunzione di alcolici, circostanza che ha reputato grave anche in considerazione dell’esposizione a pericolo di terzi causata da tali condotte; il Tribunale ha anche aggiunto che la recidiva sul punto palesa l’indifferenza del condannato alle regole e alle sanzioni applicate, e che il fatto che lo stesso disponga di attività lavorativa non è sufficiente a giustificare il beneficio, non potendosi formulare una prognosi di affidabilità dell’istante nel rispetto delle prescrizioni della misura più ampia.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce inosservanza norma processuale perché il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza di affidamento in prova, respingendo anche l’istanza di rinvio presentata dalla difesa del condannato al fine di accertare l’effettività dei dati contenuti nella informativa del commissariato di Ostia Lido, e vizio di motivazione per omesso scrutinio circa la effettività delle presunte pendenze giudiziarie; deduce, inoltre, che il Tribunale ha attribuito rilievo a denunce del 2015 e del 2017 che sono ormai risalenti nel tempo, ed ha valutato come elementi irrilevanti l’attività lavorativa, l’assenza di pendenze giudiziarie e l’assenza di condanne successive al fatto; l’ordinanza non ha spiegato, inoltre, da dove derivi la prognosi di inaffidabilità del condannato, ed è contraddittoria nella parte in cui ritiene che la detenzione domiciliare consenta comunque di lavorare da remoto mentre, in realtà, il lavoro di liquidatore del consorzio di NOME, che svolge il ricorrente, implica necessariamente la necessità di spostarsi sui luoghi.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Con atto pervenuto il 2 ottobre 2023 il procuratore speciale del condannato ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione – perché nelle more (il 10 luglio 2023) è terminata l’espiazione della pena – ed ha chiesto che lo stesso non sia gravato dal pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della cassa delle ammende.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Infatti, l’art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che “le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale” e
l’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinuncia all’impugnazione, il ricorso è inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue ex lege la condanna alle spese di procedimento, in quanto l’art. 616, comnna 1, primo periodo, cod. proc. pen. dispone che con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento.
La Corte ritiene, invece, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, di non disporre la condanna alla sanzione del pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, aumentabile fino al triplo, di cui al secondo periodo dello stesso art. 616, comma 1, cod. proc. pen., atteso che si è in presenza di una situazione in cui il ricorrente non versa in colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 ottobre 2023.