Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4968 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4968 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 99, comma 4, 56, 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.;
Rilevato che il difensore e procuratore speciale dell’imputato ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, dichiarazione di rinuncia all’impugnazione sottoscritta anche dal proprio assistito;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026