Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47178 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47178 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMENOME nato a Tolnnezzo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2023 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Trieste dichiarava la inammissibilità dell’atto di appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado del 23 novembre 2022 – con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine lo aveva condannato in relazione al
reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – in quanto l’impugnazione era stata presentata il 7 febbraio 2023, con un giorno di ritardo rispetto al termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla scadenza dei trenta giorni previsti nel dispositivo per il deposito della relativa motivazione, termine di quarantacinque giorni a sua volta scadente il 6 febbraio 202:3.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il · quale ha dedotto la ·violazione di legge, in relazione all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di computare in aumento l’ulteriore periodo di quindici giorni previsto per la presentazione dell’impugnazione del difensore dell’imputato che, nel caso di specie, era stato giudicato in primo grado in assenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile avendo il difensore di NOME COGNOME, munito di procura speciale, rinunciato all’atto di impugnazione.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023