Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7398 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7398 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza con cui in data 21.1.2025 la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro del 20.10.2022 alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;
Rilevato che in data 19.11.2025 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire in cancelleria una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione;
Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che “la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell’avente diritto, determina l’immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l’immediato passaggio in giudicato della sentenza all’atto della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione” (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 – 01);
Aggiunto, a tal proposito, che Ł efficace l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal solo difensore munito di procura speciale, da considerarsi legittimato ad esprimere la volontà dell’interessato di non avvalersi piø degli effetti già derivati dall’atto di impugnazione proposto (cfr. Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663 – 01; Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266244 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
– Relatore –
Ord. n. sez. 17515/2025
CC – 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME