Rinuncia all’impugnazione: quali sono i costi e le conseguenze?
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia all’impugnazione non è un’uscita di scena priva di conseguenze. Anche quando una parte decide volontariamente di abbandonare il proprio ricorso, scattano le medesime sanzioni economiche previste per le altre cause di inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla vicenda di una persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti (artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990). La difesa aveva presentato un’istanza per la sostituzione di tale misura, ma la richiesta era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi. Contro questa decisione, era stato proposto un appello cautelare al Tribunale di Lecce, il quale aveva confermato il provvedimento del primo giudice.
Non arrendendosi, la parte ricorrente aveva deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, in una fase successiva, la stessa difesa ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso presentato.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia all’Impugnazione
Di fronte alla dichiarata rinuncia all’impugnazione, sia il Pubblico Ministero che il difensore hanno concordato nel chiedere alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile. La Suprema Corte, prendendo atto della volontà della parte, ha accolto tale richiesta.
La decisione, però, non si è limitata a una semplice presa d’atto. La Corte ha infatti condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo punto è cruciale e merita un approfondimento specifico.
Le Motivazioni della Condanna
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sull’interpretazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma disciplina le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso e prevede, appunto, la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Il punto centrale del ragionamento dei giudici è che la legge non fa alcuna distinzione tra le diverse cause che possono portare a una dichiarazione di inammissibilità. Che il ricorso sia viziato da un errore tecnico, che sia stato presentato fuori termine o, come in questo caso, che vi sia stata una rinuncia all’impugnazione, il risultato non cambia. La norma si applica in modo uniforme a tutte le ipotesi di inammissibilità pronunciata.
In altre parole, la rinuncia è considerata una delle cause che rendono il ricorso improcedibile, e come tale, fa scattare automaticamente le sanzioni previste dall’art. 616 c.p.p. Non si tratta di una punizione, ma di una conseguenza processuale volta a disincentivare ricorsi dilatori o non adeguatamente ponderati.
Le Conclusioni
La sentenza analizzata offre un importante monito: la scelta di impugnare un provvedimento giudiziario deve essere sempre ben ponderata. La successiva rinuncia all’impugnazione, sebbene sia un diritto della parte, non è un’opzione a costo zero. Essa conduce a una declaratoria di inammissibilità che comporta precise responsabilità economiche.
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti come la Cassazione, deve essere esercitato con serietà e consapevolezza delle possibili conseguenze. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le risorse della Corte vengano impiegate per ricorsi che poi vengono abbandonati.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
In caso di rinuncia, il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte.
La rinuncia all’impugnazione comporta delle conseguenze economiche?
Sì, la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché la rinuncia viene trattata come altre cause di inammissibilità ai fini delle sanzioni?
Perché l’articolo 616 del codice di procedura penale non distingue tra le varie cause di inammissibilità. Pertanto, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria si applica a tutte le ipotesi, inclusa quella della rinuncia all’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26577 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26577 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Ceglie Messapica il 15/01/1982
avverso la ordinanza del 25/03/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile per rinuncia;
lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che, stante la rinuncia all’impugnazione, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce rigettava l’appello cautelare proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 5 marzo 2025, che aveva respinto la sua istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari p delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’interessata, denunciando i motivi di annullamento, di seguito
sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
La ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, la cui firma è stata autenticata dal difensore.
d),
Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett.
cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all’impugnazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue infatti tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista può essere inflitta in tutte le ipotesi di inammissibilità pronunciata, tra cui è ricompreso anche il caso della rinuncia all’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle / ammende. Così deciso il 8/07/20.