Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25453 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25453 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME (rinunciante) nato a MESSINA il 21/03/1974
avverso l’ordinanza del 31/03/2025 del GIP TRIBUNALE di Messina Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 31 marzo 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale
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di Messina ha GLYPH
rigettato l’opposizione
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presentata da
NOME COGNOME avverso il decreto del Pubblico Ministero di rigetto della richiesta di revoca del sequestro probatorio del veicolo di proprietà dello stesso
COGNOME, eseguito in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.
2. Contro l’ordinanza, l’ indagato, a mezzo del
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difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e in
specie degli artt. 263, comma 5, 127, comma 7, e 125, comma 1, cod. proc.
pen. in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato.
3. Il difensore munito di procura speciale ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, che deve, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e
591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. L’art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., GLYPH ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 4 luglio 2025