Rinuncia all’Impugnazione: Quando Ritirarsi Costa Caro
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale che può sembrare una semplice via d’uscita da un procedimento giudiziario. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale ci ricorda che questa scelta comporta conseguenze economiche precise e inevitabili. Il caso analizzato riguarda un individuo che, dopo aver impugnato un’ordinanza di arresti domiciliari, ha deciso di ritirare il proprio ricorso. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: la rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa: Dagli Scontri allo Stadio al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da uno scontro tra le tifoserie di due squadre di calcio, che ha portato al ferimento di due agenti di polizia. In seguito a questi eventi, un uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’accusa di rissa aggravata e lesioni personali aggravate.
Contro questa misura, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando vizi di motivazione dell’ordinanza. I motivi del ricorso si basavano principalmente su due punti:
1. Insufficienza del quadro indiziario: La difesa sosteneva che le prove a carico del proprio assistito, basate su immagini di telecamere di scarsa qualità, non fossero sufficienti a giustificare la misura.
2. Mancata valutazione delle esigenze cautelari: Si evidenziava che l’indagato aveva un’attività lavorativa regolare, un solo precedente penale non recente e che era già destinatario di un DASPO, misura che di per sé avrebbe mitigato il rischio di recidiva.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare nel merito tali questioni, è intervenuto un fatto decisivo: il ricorrente ha presentato personalmente una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Condanna
Di fronte alla dichiarazione di rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. L’esito è stato una declaratoria di inammissibilità del ricorso, come previsto dall’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale.
La parte più significativa della decisione, però, riguarda le conseguenze economiche di tale inammissibilità. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio dietro la Condanna per la Rinuncia all’Impugnazione
La Corte ha fornito una chiara spiegazione giuridica a fondamento della sua decisione, basandosi sull’interpretazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questo articolo stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Il punto cruciale chiarito dalla sentenza è che la legge non fa alcuna distinzione tra le diverse cause di inammissibilità. L’articolo 616 c.p.p. si applica a tutte le ipotesi previste dall’articolo 591 c.p.p., che includono sia i ricorsi manifestamente infondati sia, appunto, la rinuncia all’impugnazione. La sanzione pecuniaria, quindi, non è una “punizione” per aver presentato un ricorso futile, ma una conseguenza automatica e oggettiva della declaratoria di inammissibilità, qualunque ne sia la causa.
La Corte ha rafforzato questa interpretazione citando precedenti giurisprudenziali conformi, consolidando un orientamento che mira a responsabilizzare chi attiva il complesso meccanismo della giustizia di ultima istanza.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza offre un’importante lezione pratica per gli imputati e i loro difensori. La scelta di rinunciare a un’impugnazione, sebbene legittima, non è un atto neutro o privo di costi. Al contrario, essa innesca una serie di conseguenze economiche predeterminate dalla legge.
Le implicazioni sono chiare:
1. Consapevolezza dei Costi: Prima di presentare un’impugnazione, è fondamentale essere consapevoli che un eventuale ripensamento comporterà dei costi certi.
2. Valutazione Strategica: La decisione di rinunciare deve essere attentamente ponderata, mettendo sul piatto della bilancia non solo le probabilità di successo del ricorso, ma anche gli oneri economici derivanti dalla rinuncia stessa.
3. Irreversibilità della Condanna: La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta e inevitabile dell’inammissibilità per rinuncia, non soggetta a discrezionalità da parte del giudice.
In conclusione, attivare la giustizia ha un costo e ritirare una richiesta di giudizio non annulla tale costo. La rinuncia all’impugnazione è una chiusura del procedimento che comporta, per legge, un onere economico a carico di chi l’ha effettuata.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si limita a chiudere il procedimento a causa della rinuncia.
La rinuncia all’impugnazione comporta delle spese?
Sì. La sentenza stabilisce che la parte che rinuncia al ricorso è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso 500 euro) alla Cassa delle ammende.
Perché si viene condannati a una sanzione pecuniaria anche se si rinuncia volontariamente?
Perché l’articolo 616 del codice di procedura penale non distingue tra le varie cause di inammissibilità. La sanzione è una conseguenza automatica di ogni dichiarazione di inammissibilità, inclusa quella derivante da una rinuncia, e non solo dei ricorsi respinti perché infondati.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29316 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29316 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME:COGNOME;
il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 8 maggio 2024 il ricorrente ha inoltrato per via telematica personale dichiarazione rinuncia all’impugnazione.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Il provvedimento impugnato è l’ordinanza del Tribunale del riesame di L’Aquila del 8 febbraio 2024, che ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Teramo, a sua volta applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari confronti di COGNOME NOMENOME persona sottoposta alle indagini per i delitti di rissa aggrav art. 588 comma 2 cod. pen. – e lesioni personali aggravate – 582, 585 e 576 n. 5 bis cod.
t
pen., commessi in occasione di uno scontro tra le tifoserie delle squadre di calcio RAGIONE_SOCIALE e del Teramo, all’esterno dello stadio, con il ferimento di due agenti delle forz polizia intervenute per contenerlo e sedarlo.
Il ricorso per cassazione, promosso da difensore abilitato, si è affidato a due motivi seguito sintetizzati a norma dell’art. 173 comma 1 cod. proc. pen. – entrambi fondati sul vi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Il quadro indiziario illustrato dal provvedimento impugnato sarebbe insufficient perché poggiato sulle immagini, di pessima qualità, delle telecamere collocate sul posto e i ogni caso solo genericamente enunciato; la posizione del ricorrente – immortalato da 5 fotografie, in posizione non attiva – sarebbe stata accomunata a quella di altri indagat modo indistinto, ed anzi sarebbe stato indicato come tifoso del Teramo – appartenente al gruppo dei “sedici gradoni” – mentre lo è del RAGIONE_SOCIALE; l’ordinanza impugnata avrebbe accomunato la posizione di COGNOME a quella di altri indagati, COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME con u motivazione identica e tralaticia per ciascuno di loro.
2.2. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, l’ordinanza, del tutto carente di motivazio non avrebbe considerato che il prevenuto, gravato da un solo precedente penale significativo per resistenza a pubblico ufficiale – svolge regolare attività occupazionale, che il dato lavoro prospetterebbe di non più consentire ove egli non rientrasse a lavorare; infine, destinatario di un provvedimento DASPO con obbligo di duplice presentazione e firma in Questura, che di per sé eliminerebbe ogni residua esigenza di cautela.
Il ricorrente ha chiesto, legittimamente, di potersi riabilitare rientrando a lavora riferimento ostativo, contenuto nel provvedimento, all’insussistenza di una condizione “assoluta indigenza” sarebbe inconcludente, perché se fosse in possesso di risorse sufficienti egli non avrebbe necessità di uno stipendio.
4.11 ricorrente ha dunque fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all’impugnazione.
5.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. d) co proc. pen. per effetto di rituale rinuncia all’impugnazione, effettuata personalmente ricorrente.
6.La rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilit ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l’a 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codic:e di rito, ma anche nel ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il
della rinuncia all’impugnazione (sez.2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462; n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/05/2024
Il congìiereestensore
Il Presidente