Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4574 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CESENATICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 31 gennaio 2023, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 610, aggravato dall’art. 61, n. 9, cod. pen. (così come riqualificato, in primo grado, nel capo R dell’imputazione), per il quale aveva subito condanna in primo grado, perché estinto per prescrizione.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col quale si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 124 e 610 cod. pen., e 129 cod. proc. pen. A parere della difesa, la Corte territoriale avrebbe pronunciare sentenza di non luogo a procedere per mancata condizione di procedibilità o proseguibilità dell’azione, atteso che la difesa della persona offesa aveva ritualmente depositato, in data 25 gennaio 2023, atto di rinuncia all’esercizio del diritto di querela. Tale atto di rinuncia non è stato considerato dalla Corte d’appello, che sul punto ha omesso di motivare, così come del tutto sottaciuto è rimasto il dato del nuovo regime di procedibilità -a querela di parte- per il reato di violenza privata, introAVV_NOTAIOo dal d. Igs. n. 150 del 2022. Sebbene la prescrizione dell’ascritto reato sia intervenuta in un momento precedente rispetto alla rinuncia all’esercizio del diritto di querela, non troverebbero applicazione, nel caso in esame, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla prevalenza della prescrizione, ove intervenuta prima di altre cause estintive del reato. Ciò .per due ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto il caso di specie concerne l’ipotesi di rinuncia all’esercizio del diritto di querela, non già di remissione, ciò che determinerebbe l’improcedibilità tout court dell’azione penale. Peraltro, la denuncia querela da parte della persona offesa sarebbe stata non validamente proposta, posto che essa è stata resa a distanza di tre anni (2012) rispetto alla data del fatto contestato (2009). In secondo luogo, la pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela deve, a parere del ricorrente, prevalere su quella di estinzione del reato per prescrizione, in quanto maggiormente favorevole al reo; ciò varrebbe a fortiori nel caso di specie, in quanto l’imputato, ispettore di polizia municipale, subirebbe conseguenze più gravose (di tipo disciplinare) dal tipo di pronuncia aAVV_NOTAIOata dalla Corte territoriale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
generale, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che il reato al quale si riferisce il ricorso è stato riqualificato -già dal Giudice di primo grado- come violenza privata. Tale delitto è divenuto procedibile a querela di parte in seguito all’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022.
A norma dell’art. 85 (“Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità”), comma 1, di tale decreto, “per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso , il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato”.
Nel caso di specie, la persona offesa ha rinunciato all’esercizio del diritto di querela con atto del 25 gennaio 2023, in tal modo anticipando gli effetti che si sarebbero proAVV_NOTAIOi ove la stessa fosse rimasta inerte sino alla scadenza del termine previsto dal citato art. 85.
Vertendo, il caso di specie, sulla rinuncia al diritto di querela, esso di differenzia dalla vicenda esaminata da questa Corte (Sez. 5, n. 15109 del 18/02/2020, Croce, Rv. 279079 – 01), in occasione della quale si è annullata con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l’improcedibilità per remissione della querela in ordine ai reati contestati, condannando l’imputato al pagamento alle spese, nonostante fosse già maturato il termine massimo di prescrizione dei reati medesimi.
Da tanto deriva la necessità di una pronuncia che dia atto dell’improcedibilità per intervenuta rinuncia al diritto di querela e conseguente improcedibilità dell’azione penale.
Pertanto, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara non doversi procedere per intervenuta rinuncia alla querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara non doversi procedere per intervenuta rinuncia alla querela.
Così deciso in Roma, il 10/11/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente