Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37772 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37772 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 gennaio 2025, la Corte d’appello di Catanzaro – in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro del 16 marzo 2021 – ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata, in relazione al reato di cui all’art. 1161 cod. nav., dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione e confermando la sentenza di primo grado, quanto allo sgombero dell’area demaniale abusivamente occupata.
Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia l’errata applicazione della legge penale, per aver il giudice dichiarato estinto il reato, nonostante la rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputata, ritualmente formulata nell’atto di appello.
2.2. In secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione quanto al mancato esame delle doglianze dell’imputata formulate nell’atto di appello, in relazione all’utilizzabilità del verbale di sopralluogo e all’accertamento della responsabilità penale in capo all’imputata, quale reale proprietaria dell’immobile.
2.3. In terzo luogo, si denuncia l’errata applicazione della legge penale, avendo il giudice del merito ecceduto la propria competenza, disponendo la demolizione del manufatto, sebbene tale competenza sia riservata alla pubblica amministrazione dall’art. 54 cod. nav.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È principio non controverso che l’imputato possa rinunciare alla prescrizione a patto che la rinuncia avvenga dopo che essa sia maturata: come più volte affermato, «la rinunzia dell’imputato alla prescrizione è inefficace se il termine di prescrizione non è ancora maturato al momento della rinunzia medesima» (Sez. 4, del 26/09/2017, n. 48272, Rv. 271292; Sez. 4, del 12/11/2010, n. 119, Rv. 249349; Sez. 6, del 04/11/2010, n. 42028, Rv. 248739; Sez. 2, del 15/11/2005, n. 527, Rv. 233145). Deve richiamarsi, inoltre, l’ulteriore principio, secondo cui deve considerarsi tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Rv. 278983).
2.1. Venendo al caso in esame, deve rilevarsi preliminarmente che il giudice di appello ha ritenuto correttamente maturata la prescrizione. Il reato si prescrive nel termine minimo di 4 anni, essendo la fattispecie sanzionata con la pena dell’arresto e dell’ammenda, e termine massimo di 5, tenuto conto del tempo di interruzione. Il fatto è stato commesso in data 19 settembre 2018, e la prescrizione è stata interrotta, da ultimo, dalla sentenza di primo grado. Pertanto, il termine massimo di prescrizione è stato esattamente individuato in data 19 settembre 2023.
2.2. Con riguardo alla rinuncia alla prescrizione, essa avrebbe dovuto essere considerata dal giudice dell’appello, in quanto espressa in data 8 ottobre 2024, all’interno dell’atto di appello; dunque, in un momento successivo al termine di
maturazione, 19 settembre 2023, e alla pronuncia della sentenza di primo grado 16 marzo 2021. La rinuncia era perciò pienamente ammissibile ed efficace.
2.3. Nel caso di specie, il giudice dell’appello ha erroneamente dichiar estinto il reato, constatando l’impossibilità di pronunciare un proscioglimento merito, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Il giudizio è stato, conseguente confinato alla sola verifica della mancanza di elementi, da soli sufficienti a mos in modo evidente ictu ocull la mancata commissione del fatto, fondata sull’adesione alla ricostruzione operata dal giudice di primo grado.
2.4. La doglianza difensiva relativa alla rinuncia alla prescrizione va pe accolta, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, con rinvio all Corte di appello di Catanzaro – dovendosi nuovamente valutare la sussistenza de presupposti della responsabilità penale, nonché dell’applicazione della mis accessoria – e assorbimento delle ulteriori doglianze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altr sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 02/10/2025