Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14499 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a PALERMO il 14/10/1982, avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21/09/2022 il GUP del Tribunale di Termini Imerese aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei fatti delittuosi a lui ascritt (ad eccezione di quello di cui al capo 79 della rubrica) e, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, applicata la riduzione per la scelta del r premiale, l’aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 10.800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva nel
contempo ordinato la confisca del profitto dei delitti di usura nella misura di euro 17.610,00 e dichiarato non doversi procedere quanto al capo 79) per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
la Corte d’appello di Palermo ha dato atto dell’accordo intervenuto con il Procuratore Generale comprendente la rinuncia, formalizzata dall’imputato, a tutti i motivi di gravame articolati con l’atto d’appello salvo quelli in punto trattamento sanzionatorio, ed ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha comunque stimato congrua, di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce violazione di legge con riferimento all’art. 157 cod. pen. quanto ai capi 82) e 84) dell’imputazione: premette l’ammissibilità del ricorso e richiama, a tal proposito, l’arresto delle SS.UU. del 2022; rileva, pertanto, che, in assenza di rinuncia formalizzata sul punto, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei reati contestati ai capi 82) e 84).
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
la difesa, in data 10/03/2025, ha trasmesso una memoria in replica alle considerazioni del PG insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso, pur introducendo una censura consentita, è tuttavia manifestamente infondato.
4.1 E’ vero che le SS.UU. di questa Corte, risolvendo un contrasto tra diversi orientamenti formatisi sul punto, all’esito di un percorso argomentativo su cui non è necessario soffermarsi se non per quanto si preciserà appresso, hanno affermato che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (cfr., Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481 01).
4.2 Va tuttavia opportunamente puntualizzato che le Sezioni Unite hanno affrontato il caso in cui non era stato formulato un motivo di appello esplicitamente dedicato a far rilevare l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, come è, invece, nel caso in esame dove è la stessa sentenza qui impugnata – e senza che sul punto il ricorso abbia sollevato alcun rilievo o formulato alcuna osservazione ad aver dato conto che la difesa, con il gravame, dopo aver chiesto la assoluzione per insussistenza del fatto relativamente ai reati di cui ai capi “… da 80) a 84)
aveva sollecitato la Corte a prendere atto della loro estinzione “… per intervenuta prescrizione” (cfr., ivi).
Sono state proprio le SS.UU. “COGNOME” a richiamare e ribadire, sulla scia di Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266333 – 01, che, in tema di patteggiannento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l’art.157, comma 7, cod. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti; ciò in quanto la rinuncia alia prescrizione rientra nell’alveo dei diritti “personalissimi”, che possono essere esercitati dall’interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., in nome e per conto del suo assistito (cfr., Sez. 1, n. 21666 del 1.4/12/2012, dep. 2013, Gattuso, Rv. 256076).
E, tuttavia, nel caso in esame si è in presenza di un motivo d’appello articolato in punto di prescrizione rispetto al quale è intervenuta una formale rinuncia da ritenersi non soltanto espressa ma, anche, effettuata a mezzo di procuratore speciale, e, pertanto, quindi, con le forme e le garanzie conseguenti all’evidenziata natura personalissima dell’atto.
Sulla base di queste premesse, in un caso simile a quello che ci occupa, si pertanto condivisibilmente ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all’intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma settimo, cod. pen. (cfr., Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284990 – 01; conf., tra le non massimate, Sez. 4, n. 51609 del 07/11/2023, Militello; Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, COGNOME).
4.3 Sotto altro e distinto profilo conviene, in ogni caso, ribadire l’ormai consolidato orientamento, secondo cui il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all’art. 132 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un’unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, sicché, in quest’ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell’abitualità, il termine di prescrizione decorre dai compimento dell’ultimo atto antigiuridico (cfr., Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, dep. 05/02/2021, COGNOME, Rv. 280561 – 01; Sez. 5, n. 8026 del
14/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269451-01; Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casannonica, Rv. 285908, in motivazione; Sez. 2, n. 24284 del 10/02/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 16710 del 29/03/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 21403 del 23/03/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 3113 del 04/10/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 7576 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280888-02, in motivazione; Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280561-01; Sez. 5, n. 16118 del 14/12/2015, COGNOME, Rv. 267142°1; cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 1795 del 17/12/2024, dep. 2025, Fita, Rv. 287475 – 01).
La costruzione del delitto in esame come eventualmente abituale fa leva sulla configurazione del fatto tipico e sulle sue forme di manifestazione nella realtà poiché, come correttamente segnalato da Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, dep. 2017, se “… non vi è dubbio … che sia sufficiente ad integrare il delitto anche compimento di un unico atto di raccolta di ordini di investimento da parte di un soggetto che sía privo della abilitazione richiesta dalla legge, ma tale condotta può assumere (eventualmente) la connotazione dell’abitualità per effetto della sua reiterazione in una pluralità di atti omogenei, già uti singuli penalmente rilevanti, dando luogo ad un’unica fattispecie punibile”; in definitiva, come pure segnalato dalla già citata Sez. 2, n. 1795 del 17/12/2024, dep. 2025, Fita, Rv. 287475 – 01, “… qualora la condotta non si risolva – dato eccezionale nella casistica giudiziaria – uno actu, ma si connoti come reiterazione di più comportamenti omogenei, la sanzione penale colpisce proprio l’esercizio della protratta e professionale attività di concessione di finanziamento, sostituendosi agli intermediari ritualmente autorizzati (cfr. Sez. 2, n. 16710 del 2023, cit.). Questa attività, d’altronde, esplica in termini di operatività nei confronti del pubblico, mediante una necessaria organizzazione (che, per quanto minimale, deve essere idonea a gestire erogazioni in favore di un numero indeterminato di persone), con modalità professionali che escludono l’esercizio puramente occasionale e postulano al contrario il suo svolgimento continuativo”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, l’attività di esercizio abusivo dell’attività finanziaria era articolata – come di norma – in una pluralità di rapporti di erogazione di credito “… almeno a partire dal 2016 …” ovvero “almeno a partire dal 10 gennaio 2016 (cfr., capi 82 e 84) ma, pacificamente, sviluppatisi negli anni successivi avendo imposto, d’altro canto, una contestazione “aperta” con conseguente cessazione della “abitualità” alla data della adozione della sentenza di primo grado (cfr., Sez. 5, n. 12055 del 19/01/2021, C., Rv. 281021 – 01, che è pervenuta a siffatta conclusione con riguardo al delitto di atti persecutori in quanto reato anch’esso “abitua:e”).
4.4 L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della
somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi motivo alcuno per escludere profili di colpa nell’attivazione del
rimedio impugnatorio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 18/03/2025.