Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15411 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15411 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME che riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nell’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma parzialmente riformato la sentenza emessa il 26/02/2019 dal Tribunale di Lati nei confronti di NOME COGNOME – imputato del reato previsto dall’art.590 cod. nonché di quelli previsti dagli artt. 55, 87 e 55 del d.lgs. n.81 de dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per essere i reati estin sopravvenuta prescrizione e confermando la sentenza in punto di statuizioni civ in riferimento alla condanna al risarcimento dei danni pronunciata nei confr della costituita parte civile NOME COGNOMECOGNOME da liquidarsi in separato giudi
La Corte territoriale ha dato atto della circostanza in base alla quale reati ascritti erano da considerarsi da lungo tempo prescritti; ha quindi e che l’imputato aveva proposto appello mettendo in discussione l’affermazione responsabilità in termini tali da imporre una completa revisione del mater probatorio, impedendo quindi una declaratoria immediata di assoluzione con effetto liberatorio, ragione che imponeva l’emissione di una pronunci proscioglimento per intervenuta prescrizione con conferma delle statuizioni civi
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett cod.proc.pen. – l’inosservanza o erronea applicazione della legge penal relazione all’art.157, comma 7, cod.pen..
Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in nessun con l’espressa dichiarazione di rinuncia alla prescrizione operata dall’imputa corso del giudizio di primo grado, privando quindi il prevenuto del diritt celebrazione di un secondo grado di merito.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazione, in riferimento al reato ascritto ai sensi dell’art.589 cod.pen. (rectius, 590 cod.pen.); richiamando sul punto la sentenza n.182 del 2021 della Cor Costituzionale, ha quindi affermato che sarebbe stato comunque onere della Cort d’appello prendere in esame la fondatezza della domanda risarcitoria sulla b della regola di giudizio indicata nella predetta pronuncia.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del sentenza impugnata.
4. Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che l’odierno imputato – con dichiarazione resa all’udi del 21/03/2018 – ha rinunciato alla prescrizione, che sarebbe altrimenti maturata antecedentemente a tale data.
Ne consegue che, in presenza di tale dichiarazione – valutabile ai se dell’art.157, comma 7, cod.pen. la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare nel merito il gravame dell’imputato, con valutazione estesa ai capi civili, att non operatività della causa di estinzione dei reati ascritti.
Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ‘altra sezione della Corte d’appello di Roma affinché proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Corte di appello di Roma.
Così deciso il 7 marzo 2024