Rinuncia alla comparizione: quando il processo è valido nonostante l’assenza
La rinuncia alla comparizione costituisce un atto di libera scelta dell’imputato che incide in modo determinante sulla regolarità del rito penale. Spesso, in sede di legittimità, si tenta di invalidare le sentenze di merito lamentando una presunta mancata conoscenza del processo. Tuttavia, quando l’assenza in aula è il risultato di una decisione volontaria, il diritto di difesa non può dirsi leso.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte denunciando la nullità della sentenza emessa dalla Corte d’Appello. La difesa sosteneva che la decisione fosse viziata da una violazione delle norme sulla conoscenza del processo, invocando gli articoli 178 e 179 del codice di procedura penale. Secondo la tesi difensiva, l’imputato non avrebbe avuto una percezione effettiva dello svolgimento del giudizio a suo carico.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, definendolo manifestamente infondato. L’analisi degli atti ha dimostrato che l’imputato non solo era a conoscenza del processo, ma aveva attivamente partecipato alla definizione della strategia difensiva. La Corte ha rilevato che era stata conferita una procura speciale al difensore per procedere con un concordato sui motivi di appello, atto che presuppone necessariamente la conoscenza della pendenza del giudizio.
Rinuncia alla comparizione e consapevolezza
Il punto centrale della decisione riguarda la condotta dell’imputato detenuto. Nonostante la Corte d’Appello avesse inizialmente disposto la sua traduzione per presenziare all’udienza, l’interessato ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia. Tale atto, avvenuto poco prima dell’udienza, certifica la volontà di non partecipare fisicamente al dibattimento, rendendo inammissibile qualsiasi successiva doglianza sulla mancata conoscenza del processo.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato l’inammissibilità evidenziando come l’istituto dell’assenza operi pienamente quando l’imputato si sottrae volontariamente alla partecipazione. Il conferimento della procura speciale per il concordato e la successiva rinuncia alla traduzione sono fatti concludenti che attestano una conoscenza legale ed effettiva del procedimento. In presenza di tali elementi, non è configurabile alcuna nullità, poiché l’ordinamento tutela il diritto a partecipare, ma non sanziona la scelta consapevole di non esercitare tale diritto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la rinuncia alla comparizione preclude la possibilità di eccepire vizi procedurali legati alla citazione o alla conoscenza del rito. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza contro i tentativi di strumentalizzare le garanzie processuali a fronte di scelte difensive deliberate.
Cosa accade se l’imputato rinuncia a presenziare all’udienza?
Se la rinuncia è volontaria e consapevole, il processo prosegue regolarmente in assenza dell’imputato e quest’ultimo non potrà successivamente impugnare la sentenza lamentando la mancata conoscenza del giudizio.
Il conferimento di una procura speciale prova la conoscenza del processo?
Sì, il rilascio di una procura speciale per atti come il concordato in appello è considerato una prova certa della conoscenza del procedimento da parte dell’imputato.
Quali sono i rischi di un ricorso in Cassazione infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48350 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48350 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata a causa della violazione degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. in relazione alla prospettata mancata conoscenza del processo, è manifestamente infondato sia perché opera l’istituto dell’assenza sia perché con la rinuncia l’imputato si è volontariamente e consapevolmente sottratto alla partecipazione del processo;
che, invero, il conferimento di procura speciale al difensore per il concordato avviene il 2 febbraio 2023; che il 13 febbraio 2023 la Corte d’appello dispone la traduzione per l’udienza dell’imputato detenuto come da lui chiesto; che l’imputato rinuncia alla personale comparizione e alla traduzione il 6 marzo 2023, prima dell’udienza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
Il Consiglieri Estensore
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Il Presidente