Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5784 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5784 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/1/2016 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 gennaio 2016 il Tribunale di Firenze ebbe a rigettare entrambi gli appelli cautelari presentati nell’interesse di NOME COGNOME nei confronti dell’ordinanza del 12 ottobre 2015 della Corte d’appello di Firenze, di rigetto della richiesta di dissequestro e restituzione di parte delle somme allo stesso COGNOME sequestrate per equivalente in relazione ai delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestatigli.
Avverso tale ordinanza l’imputato, in data 18/2/2016, propose ricorso per cassazione, pervenuto alla Corte di cassazione il 22/10/2025 e registrato il 23/10/2025, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo aveva affidato a un unico motivo, con il quale aveva denunciato l’erroneità di detta ordinanza, di cui aveva domandato l’annullamento, a causa della esorbitanza delle somme sequestrate rispetto al profitto dei reati contestati assoggettabile a confisca, in via diretta e per equivalente, da determinare tenendo conto dei limiti stabiliti dall’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 per la determinazione delle imposte evase e dei relativi accessori e sanzioni.
Il nuovo difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, munito di procura speciale conferitagli il 23/12/2025, ha dichiarato, con atto del 23/12/2025, pervenuto il 10/1/2026, di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso stesso da parte del ricorrente, ritualmente compiuta con atto proveniente dal suo difensore, munito della necessaria procura speciale, rinuncia che è pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 10 gennaio 2026, anteriormente all’udienza di discussione.
Ritiene, poi, il Collegio che, tenendo conto del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso (depositato il 18/2/2016 ma pervenuto presso questa Corte Suprema solamente il 22/10/2025), non sia ora ravvisabile una soccombenza del ricorrente, cosicché non sussistono i presupposti né per la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né, tantomeno, al pagamento di qualsiasi somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, in quanto l’inammissibilità della impugnazione per rinuncia dell’impugnante non determina la soccombenza e la condanna al pagamento delle spese quando, come nel caso in esame, il venir meno dell’interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell’impugnazione stessa (nella specie la ritardata
trasmissione degli atti, cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo Rv. 274736 – 01, nonché, già in precedenza, Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13/1/2026