Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46721 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46721 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRANDE NOME nato a Melito di Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/05/2023 del Tribunale di Napoli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l’ordinanza emessa in data 8 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliar emessa, in data 27 marzo 2023, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui agli artt. 391 e 321 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attualità e concretezza del pericolo d reiterazione del reato.
Il Tribunale, con motivazione apodittica e meramente apparente, avrebbe fondato il giudizio sull’attualità e concretezza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari esclusivamente sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE modalità del fatto e sulla spregiudicatezza dimostrata dell’indagato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sue funzioni di pubblico ufficiale senza tenere conto degli elementi dedotti dalla difesa attestanti il venir meno del
pericolo di reiterazione (occasionalità della condotta illecita, svolgimento di attività lavorativa stabile, scioglimento del RAGIONE_SOCIALE Melito).
Le conversazioni intercettate non fornirebbero elementi di risconto all’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata secondo cui il COGNOME avrebbe manifestato al co-indagato COGNOME la propria disponibilità alla realizzazione di ulteriori accordi oltre quello relativo alle elezioni per la nomin dei consiglieri della città metropolitana di Napoli.
La motivazione sarebbe del tutto congetturale ed apodittica laddove si asserisce che il COGNOME intratterrebbe rapporti con soggetti abituati al mercimonio della funzione pubblica, affermazione che non troverebbe conferma negli elementi indiziari raccolti.
Il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di reiterazione dai precedenti penali contro il patrimonio che gravano il COGNOME senza tenere conto che il ricorrente avrebbe riportato solo una condanna definitiva per il reato di ricettazione nel lontano 1993.
La motivazione sarebbe del tutto assente in ordine al motivo di riesame con il quale il ricorrente aveva rimarcato che il pericolo di reiterazione sarebbe venuto meno a seguito dello scioglimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Melito giusto decreto emesso dal Prefetto di Napoli in data 22 aprile 2023.
Con atto depositato in data 19 ottobre 2023, il COGNOME ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata.
L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 20 ottobre 2023 Il Co 911 2 e’g re esten re
Il Pre4dente