Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
La decisione di impugnare una sentenza è un momento cruciale nel processo penale, ma altrettanto importante è la scelta di fare un passo indietro. La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, comporta conseguenze giuridiche ed economiche ben precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire questo tema, chiarendo perché anche un ritiro strategico non esime dalle sanzioni.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella motivazione della sentenza in merito alla sua responsabilità penale.
Tuttavia, in un secondo momento, il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, depositava in cancelleria un atto formale di rinuncia al ricorso precedentemente presentato. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Di fronte alla rinuncia, la Corte di Cassazione ha applicato la disciplina prevista dal codice di procedura penale. Nello specifico, l’articolo 591, comma 1, lettera d), stabilisce che la rinuncia all’impugnazione ne determina l’inammissibilità. Di conseguenza, i giudici non sono entrati nel merito dei motivi del ricorso, ma si sono limitati a dichiararlo inammissibile.
La decisione, però, non si è fermata qui. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché si Paga Anche in Caso di Rinuncia?
La parte più interessante della pronuncia risiede nella spiegazione delle motivazioni dietro l’imposizione della sanzione pecuniaria. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta quasi sempre queste conseguenze economiche. La legge, infatti, non fa distinzione tra le varie cause di inammissibilità: che sia per un vizio formale o per una rinuncia, il risultato è lo stesso.
I giudici hanno sottolineato che non vi erano elementi per ritenere che la rinuncia fosse dovuta a una “sopravvenuta carenza d’interesse per causa non imputabile al ricorrente”. Citando una precedente sentenza (n. 28691/2016), la Corte ha spiegato che solo in casi eccezionali, in cui l’interesse a proseguire il giudizio viene meno per fattori esterni e non per scelta dell’imputato, si potrebbe evitare la sanzione.
Nel caso specifico, la Corte ha addirittura ipotizzato che la rinuncia al ricorso fosse stata dettata da “ragioni di opportunità”, come quella di bloccare una procedura di estradizione relativa a un’altra causa. Questa scelta, pur legittima, è considerata una decisione volontaria e strategica del ricorrente, che quindi deve assumerne le conseguenze economiche previste dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia al ricorso in Cassazione è un atto che chiude definitivamente il procedimento, ma non senza costi. Chi decide di ritirare la propria impugnazione deve essere consapevole che, salvo casi eccezionali e dimostrabili, sarà tenuto a pagare non solo le spese del giudizio ma anche una sanzione pecuniaria. Questa misura serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi esplorativi o dilatori, garantendo che l’accesso alla giustizia di ultima istanza sia esercitato in modo ponderato e responsabile. La decisione di rinunciare, specialmente se motivata da strategie processuali esterne, non è vista dal legislatore come una ragione valida per evitare le sanzioni previste per l’inammissibilità.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché si viene condannati a pagare una sanzione anche se si rinuncia volontariamente al ricorso?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica della dichiarazione di inammissibilità, e la legge non distingue tra le diverse cause che la determinano, inclusa la rinuncia.
È possibile evitare la sanzione pecuniaria in caso di rinuncia al ricorso?
Sì, ma solo in casi eccezionali. La sanzione può essere evitata se la rinuncia è determinata da una “sopravvenuta carenza d’interesse per causa non imputabile al ricorrente”, circostanza che deve essere provata e che non ricorre quando la rinuncia è dettata da semplici ragioni di opportunità strategica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43067 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43067 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Il ricorso lamenta vizi di motivazione in punto di responsabilità.
Con atto scritto e depositato in cancelleria, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto avverso tale decisione.
A norma dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all’impugnazione ne determina l’inammissibilità.
A mente dell’art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all’impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d’interesse per causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373), ma anzi da ragioni di opportunità (allo scopo, cioè, di bloccare una procedura estradizionale per altra causa).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.