Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1067 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1067 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 9 marzo 2021 la Corte di appello di Trieste, all’esito del gravame interposto da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 1 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Pordenone ne aveva affermato la responsabilità per i reati – commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso – di danneggiamento e lesioni aggravante e, concesse le circostanze
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attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, lo aveva cDndannato alla pena di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario nonché con le conseguenti statuizioni civili in favore di NOME COGNOME .
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, denunciando:
con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del COGNOME;
con il secondo motivo, la violazione di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e segnatamente dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Il medesimo difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso (cfr. atto di rinuncia in data 27 settembre 2021).
Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende – che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 – 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/09/2022.