Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9377 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9377 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo un generico vizio di motivazione della decisione impugnata;
rilevato che, successivamente all’assegnazione del ricorso alla Settima sezione per la sua decisione in camera di consiglio senza formalità, stante la non deducibilità del motivo ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso;
ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., dovendosene dichiarare l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso;
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 2000), tenuto, altresì, conto che l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28961 del 26/6/2016, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, COGNOME, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2026
stensore