Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32941 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32941 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Lecce
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, per l’intervenuta rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 aprile 2025 il Tribunale di Lecce ha confermato il provvedimento emesso il 7 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a NOME COGNOME è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di turbativa d’asta, fa ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha censurato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
L’8 agosto 2025 è pervenuta la rinuncia al ricorso, formulata in quanto la misura cautelare degli arresti donniciliari, applicata al ricorrente, è stata sostituit con quella della sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici e servizi per la durata di otto mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, stante la rinuncia presentata, con cui si è evidenziata la carenza di interesse in ragione della sostituzione, intervenuta il 4 giugno scorso, della misura cautelare detentiva, applicata al ricorrente, con quella della sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici e servizi.
Va ribadito, in linea con quanto già affermato da questa Corte, che, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione NOME non NOME configura NOME un’ipotesi NOME di NOME soccombenza NOME (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 18 settembre 2025.