Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1953 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1953 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nata a Montescaglioso il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 12/08/2022 del Tribunale del riesame di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza, deliberando sulla richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME, ha ritenuto, in relazione al delitto contestato al capo C2) dell’imputazione provvisoria, il reato di cui all’art. 323 cod. pen., in luogo di quello di cui all’art. 353 cod. pen., confermando nel resto l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera che
in data 12 luglio 2022 ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva degli arresti domiciliari.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori del NOME, hanno presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.
Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 23 maggio 2022, il AVV_NOTAIO Generale ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
In data 7 dicembre 2022 il ricorrente, a mezzo dei propri difensori, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto in data 9 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha revocato la misura coercitiva disposta nei confronti del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In data 7 dicembre 2022 il difensore ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto in data 9 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha revocato la misura coercitiva disposta nei confronti del ricorrente.
Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola AVV_NOTAIO di cui all’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 268990).
La rinuncia all’impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti all’atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una
diversa valutazione dell’interesse ad impugnare da parte del ricorrente, costituisce una opzione riconosciuta dall’ordinamento giuridico ed è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 (dep. 09/03/2016), Minichini, Rv. 267565 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia al ricorso e alle spese. Così deciso il 15/12/2022. ndanna il ricorrente