Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13131 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13131 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 313/2025
NOME COGNOME
CC Ð 18/02/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 39345/2024
NOME COGNOME
Alessandro COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Pontecagnano Faiano 24/10/1067
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Salerno lÕ11/11/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso; rilevato che il difensore di fiducia ha depositato rinuncia al ricorso.
Con ordinanza emessa lÕ11/11/2024, il Tribunale della libertˆ di Salerno ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per la partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), nel ruolo di partecipe, quale soggetto in grado di esfiltrare lo stupefacente dal porto di Salerno in quanto autotrasportatore in grado di accedere nellÕarea portuale, e per episodi di
importazione dello stupefacente di cui ai capi 4), 5) e 6), in ordine ai quali confermava il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dellÕindagato deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di cui all’articolo 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 274, 275 comma 3 cod.proc.pen. in relazione 284 cod.proc.pen. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, mancata valutazione del tempo trascorso e dellÕassenza di attualitˆ.
1. Il ricorso è inammissibile.
Va rilevato, in primo luogo, che le S.U. n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv 266244, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale non pu˜ effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga.
La rinuncia, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontˆ dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, sicchè è inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale.
Nel caso in esame, la rinuncia al ricorso per cassazione è sottoscritta dal solo difensore avv. NOME COGNOME al quale il ricorrente non ha rilasciato la procura speciale.
Va ancora rilevato che da accertamenti presso il DAP, risulta che al ricorrente è stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in data 19 dicembre 2024.
Residua, dunque, la valutazione del ricorso in punto sussistenza delle esigenze cautelari, essendo il profilo dellÕadeguatezza della misura superato dalla modifica della misura in data 19 dicembre 2024.
Il ricorso sul punto è inammissibile per genericitˆ e manifesta infondatezza.
Sotto un primo profilo il motivo che lamenta la mancata valutazione ex se del c.d. tempo silente con richiamo alle decisioni della giurisprudenza di legittimitˆ è generico. Ma la censura è anche manifestamente infondata.
LÕordinanza impugnata, contrariamente allÕassunto difensivo, ha congruamente argomentato la sussistenza del pericolo di recidiva, in presenza di presunzione relativa di cui allÕart. 275 comma 3 cod.proc.pen., in ragione della
circostanza che il sodalizio avesse operato fino alla chiusura delle indagini (2023) nonostante l’arresto e la sottoposizione a regime custodiale sia di COGNOME COGNOME che di COGNOME NOMECOGNOME capi promotori, sicchè doveva ritenersi che lÕassociazione e i partecipi, tra cui lÕApicella, avessero proseguito anche sino all’attualitˆ in un contesto nel quale le operazioni di esfiltrazione della droga dal porto di Salerno non si erano arrestate durante il periodo nel quale COGNOME COGNOME era detenuto agli arresti domiciliari, e ci˜ grazie al contributo indispensabile dellÕApicella, quale autotrasportatore, e quindi di soggetto in grado di entrare nella zona portuale del porto di Salerno.
La motivazione è congrua e in linea con lÕorientamento maggioritario, espresso con recenti pronunce, secondo cui in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolositˆ, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 Ð 02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), non essendo sufficiente, ad escludere lÕattualitˆ del pericolo, il mero decorso del cd. “tempo silente”, posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286698 Ð 01).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto conto che non si pu˜ ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, tenuto conto della intervenuta modifica dello status in punto adeguatezza, non si dispone il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 18/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME