Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45642 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45642 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VERBANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. DEL RIESAME di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata deliberata il 13 dicembre 2022 dal Tribunale del riesame di Torino, che, quale Giudice di rinvio dopo l’annullamento della prima sezione penale di questa Corte del 15 aprile 2022, ha accolto l’appello presentato dal pubblico ministero presso il Tribunale di Verbania che aveva impugnato ex art. 310 cod. proc. pen. l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dall’ufficio di Procura nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1. COGNOME e COGNOME sono indagati per i reati di cui agli artt. 437, comma 2 e 113, 40, comma 2, 589, comma 1 e 4 e del reato di cui all’art. 590 cod. pen., addebiti provvisoriamente elevati nei loro confronti in relazione alla tragedia avvenuta il 23 maggio 2021, giorno in cui una delle cabine della funivia che collega Stresa al Mottarone, a pochi metri dalla stazione di arrivo, aveva invertito improvvisamente il senso di marcia e, procedendo a velocità via via più elevata, si era diretta verso l’ultimo pilone della tratta, per poi sganciarsi dal cavo portante, precipitare verso valle e impattare violentemente con il terreno e gli alberi sottostanti.
Tredici dei quindici passeggeri che occupavano la cabina erano morti sul colpo; due, gravemente feriti, erano sopravvissuti, ma uno dei superstiti era deceduto in ospedale dopo poche ore, mentre l’altro si è salvato.
1.2. Quanto agli snodi del procedimento, essi possono essere così schematizzati.
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Verbania aveva disposto il fermo di COGNOME, COGNOME e COGNOME il 26 maggio 2021.
Il Giudice per le indagini preliminari, in esito all’udienza di convalida, aveva ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria a carico del primo ma non anche degli altri e aveva pertanto rigettato, quanto alla loro posizione, la richiesta di applicazione di misura cautelare;
, – Il Tribunale del riesame, adito dalla pubblica accusa ex art. 310 cod. proc. pen., era andato di contrario avviso e aveva applicato a COGNOME e COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari;
Contro questa ordinanza avevano presentato ricorso per cassazione sia COGNOME che COGNOME, ricorsi che avevano trovato accoglimento.
Ricevuti gli atti dalla Corte di cessazione, il Tribunale del riesame di Torino ha nuovamente deciso, quale Giudice del rinvio, accogliendo l’appello del pubblico ministero ed applicando a COGNOME e COGNOME le misure cautelari interdittive, rispettivamente, del divieto temporaneo di esercitare l’impresa nel settore del trasporto pubblico e privato e del divieto temporaneo di esercitare la professione di ingegnere con sospensione dal relativo albo, entrambe per la durata di un anno.
Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cessazione entrambi gli indagati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME dall’AVV_NOTAIO si compone di tre motivi.
3.1. Il primo, lungo motivo di ricorso (da pag. 5 a pag. 58) è diretto a contestare la valutazione del Tribunale de libertate sulla gravità indiziaria.
3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta posizione di garanzia di COGNOME.
3.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge quanto alle esigenze cautelari.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME dall’AVV_NOTAIO è affidato a cinque motivi.
4.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 127, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per inosservanza del termine a comparire di cui alla citata disposizione prima dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame del 13 dicembre 2022, in quanto tale avviso era stato notificato solo il 7 dicembre.
4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla necessità di una rivalutazione complessiva del materiale pregresso e di quello successivamente acquisito in conseguenza della produzione dei nova da parte del pubblico ministero nel giudizio di rinvio.
4.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria.
4.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla scelta della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto vi è stata rituale rinunzia.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, il 20 settembre 2023, ha inviato via pec dichiarazione di rinunzia al ricorso a firma del proprio assistito.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha inviato via pec in Cancelleria, in data 22 settembre 2023, atto di rinunzia a sua firma con in calce apposita procura speciale rilasciata dal suo assistito in pari data.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
Dato l’esito odierno, la Cancelleria deve essere onerata degli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi per intervenuta rinuncia e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 26/9/2023.