Rinuncia al Ricorso: Come e Perché un Appello Diventa Inammissibile
Nel complesso iter della giustizia penale, l’atto di impugnazione di una sentenza rappresenta un momento cruciale. Tuttavia, cosa accade quando la stessa parte che ha proposto l’appello decide di fare un passo indietro? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze dirette della rinuncia al ricorso, un istituto processuale che, sebbene semplice, ha effetti definitivi sull’esito del procedimento. Analizziamo come una decisione di questo tipo porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine da un procedimento penale per il reato di lesioni personali stradali gravi, previsto dall’articolo 590-bis del codice penale. Il Tribunale di Firenze, con una sentenza emessa nel luglio 2023, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato.
Contro questa decisione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze aveva proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere una riforma della sentenza di primo grado. Tuttavia, in un momento successivo, con un atto depositato nell’agosto 2023, lo stesso Procuratore ricorrente ha formalmente dichiarato di rinunciare al ricorso presentato.
La Decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
Investita della questione, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha preso atto della volontà espressa dal Procuratore. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione, pur essendo di natura puramente procedurale, chiude definitivamente la porta a qualsiasi ulteriore esame nel merito della questione. L’atto di rinuncia, essendo stato presentato nelle forme previste dalla legge, ha privato la Corte della possibilità di valutare la fondatezza dei motivi di appello originariamente sollevati.
Le Motivazioni
La base giuridica della decisione della Corte risiede in una norma specifica del codice di procedura penale: l’articolo 591, comma 1, lettera d). Questo articolo elenca le cause di inammissibilità dell’impugnazione e include esplicitamente la “rinuncia all’impugnazione”.
La Corte ha semplicemente applicato questa disposizione. Nel momento in cui il ricorrente ha manifestato in modo rituale e formale la volontà di abbandonare l’impugnazione, il ricorso ha perso la sua vitalità processuale. Il giudice non può fare altro che prenderne atto e dichiararne l’inammissibilità. La rinuncia è un atto dispositivo unilaterale che non necessita di accettazione da parte delle altre parti e che produce l’effetto di estinguere il diritto di impugnazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto irrevocabile con conseguenze nette e immediate. Una volta formalizzata, essa impedisce al giudice di entrare nel merito delle questioni sollevate, portando a una declaratoria di inammissibilità che rende definitiva la sentenza impugnata. Questo caso dimostra come le scelte processuali delle parti, anche quelle successive alla proposizione dell’atto di impugnazione, siano determinanti per l’esito finale di un giudizio. La vicenda sottolinea l’importanza di una ponderata valutazione prima di intraprendere e, successivamente, di abbandonare le vie di ricorso previste dall’ordinamento.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciarvi?
Se la parte che ha proposto un ricorso vi rinuncia in modo formale, il ricorso stesso viene dichiarato inammissibile e il giudice non può procedere all’esame del merito dell’impugnazione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il Procuratore, ovvero la parte che lo aveva inizialmente proposto, ha successivamente depositato un atto formale di rinuncia.
Quale norma regola le conseguenze della rinuncia al ricorso?
La conseguenza è regolata dall’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che prevede espressamente l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13887 Anno 2024
t
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE RINUNCIANTE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che il Procuratore della Repubblica di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza Tribunale di Firenze, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME, in relazione al reato di cui all’art.590 bis, commi 1 e 8, cod. pen. commesso in Vicchio il 18 ottobre 2021;
considerato che con atto depositato il 14 agosto 2023 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il GLYPH ili GLYPH estensore GLYPH
Il Pr GLYPH nte