Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Costi nel Processo Penale
Nel percorso di un processo penale, l’impugnazione di una sentenza rappresenta un diritto fondamentale. Tuttavia, cosa accade se, dopo aver presentato appello, si decide di fare un passo indietro? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette della rinuncia al ricorso, un atto che determina l’inammissibilità dell’impugnazione e comporta specifiche conseguenze economiche per chi lo compie. Analizziamo questa decisione per comprendere la sua portata pratica.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Parma, che aveva condannato un imputato alla pena di trecento euro di ammenda per il reato di cui all’art. 660 del codice penale (molestia o disturbo alle persone). La condanna prevedeva il beneficio della sospensione condizionale, subordinato però al risarcimento del danno di mille euro in favore della parte civile.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione sia riguardo alla sussistenza del reato sia riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso
Prima della data fissata per l’udienza in Cassazione, si è verificato un evento decisivo: la difesa ha depositato una tempestiva e formale rinuncia al ricorso. Questo atto era accompagnato da una procura speciale, rilasciata in pari data dall’imputato al proprio difensore, che lo autorizzava specificamente a compiere tale atto.
Di fronte a questa manifestazione di volontà, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto. La decisione è stata quindi di natura puramente processuale: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è una rinuncia.
I giudici hanno sottolineato che la rinuncia, per essere valida ed efficace, non costituisce un atto legato all’esercizio del diritto di difesa, ma un atto dispositivo del diritto stesso di impugnare. Per questo motivo, richiede una manifestazione di volontà inequivocabile da parte dell’interessato. Tale volontà può essere espressa personalmente oppure, come nel caso di specie, per mezzo di un procuratore speciale. La presenza della procura speciale ha garantito l’autenticità e la consapevolezza della volontà dell’imputato di abbandonare il ricorso.
La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014), ribadendo che la formalità della procura speciale è essenziale per validare la rinuncia fatta dal difensore. Di conseguenza, essendo sopraggiunta una valida ed efficace rinuncia al ricorso, l’impugnazione non poteva più essere esaminata nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Rinuncia
Dalla declaratoria di inammissibilità derivano due conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (in questo caso, la rinuncia stessa), la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza evidenzia come la rinuncia al ricorso sia un atto processuale definitivo e con precise responsabilità. Sebbene sia un diritto dell’imputato, la sua formalizzazione preclude ogni ulteriore discussione sul merito della sentenza impugnata, rendendola definitiva e comportando l’addebito di costi aggiuntivi. È quindi una decisione che deve essere attentamente ponderata con il proprio difensore, tenendo conto di tutte le sue implicazioni legali e finanziarie.
Cosa succede se un imputato decide di ritirare il proprio ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina le ragioni dell’impugnazione (il merito) e la sentenza di condanna originaria diventa definitiva.
È sufficiente che l’avvocato comunichi la volontà di rinunciare al ricorso?
No, non è sufficiente. La rinuncia al ricorso deve essere una manifestazione di volontà inequivocabile dell’imputato. Può essere fatta personalmente dall’interessato oppure dal suo avvocato, ma solo se quest’ultimo è munito di una procura speciale che lo autorizzi specificamente a compiere tale atto.
Quali sono le conseguenze economiche della rinuncia al ricorso?
La persona che rinuncia al ricorso, vedendolo dichiarato inammissibile, viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in cinquecento euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SULMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di PARMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r
dx-(
‘i, ,(,
GLYPH
2C),,LL-t’
.)- el* • c’
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Parma ha condannato NOME COGNOME alla pena di euro trecento di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in favore della parte civile (euro mille oltre le spese) per il reato di cui all’art. 660 cod. pen.
Considerato che avverso l’indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con i due motivi proposti, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del reato e al danno liquidato in via equitativa alla parte civile (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio della motivazione rispetto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo).
Rilevato che in data 4 gennaio 2024, la difesa ha fatto pervenire tempestiva rinuncia al ricorso con allegata procura speciale rilasciata, in pari data, in favore del difensore, AVV_NOTAIO.
Ritenuto, dunque, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all’impugnazione (cfr. p.e.c. del 4 gennaio 2024 : nel senso che la rinuncia, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie: tra le altre, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276).
Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, il cui importo viene determinato tenendo conto della sopraggiunta, tempestiva rinuncia all’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente