Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
La presentazione di un’impugnazione è un momento cruciale del processo penale, ma cosa accade quando si decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso è un atto formale con conseguenze procedurali ben definite, come illustra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento analizza il caso di un individuo che, dopo aver impugnato una sentenza, ha deciso di non proseguire, portando la Corte a dichiarare l’inammissibilità dell’atto e a imporre sanzioni economiche.
I Fatti del Caso: Dall’Impugnazione al Ripensamento
La vicenda trae origine da una sentenza di primo grado emessa con il rito del patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.) per un reato di lieve entità previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma V, D.P.R. 309/1990). L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, aveva inizialmente deciso di contestare tale sentenza, presentando ricorso per Cassazione.
Tuttavia, in un momento successivo, lo stesso ricorrente ha cambiato strategia, depositando una dichiarazione formale e tempestiva di rinuncia al ricorso. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Le Conseguenze della Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della valida rinuncia, non ha potuto fare altro che applicare la disciplina prevista dal codice di procedura penale. Ai sensi dell’art. 591 del codice di rito, la rinuncia all’impugnazione è una delle cause che determinano l’inammissibilità del ricorso.
Di conseguenza, i giudici non sono entrati nel merito dei motivi originariamente presentati, ma si sono fermati a una valutazione puramente procedurale. L’esito è stato inevitabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
La dichiarazione di inammissibilità non è un atto privo di conseguenze per il ricorrente. L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
In aggiunta, la norma prevede il versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, la Corte non ha ravvisato alcuna ragione per esonerare il ricorrente da tali obblighi, fissando l’importo della sanzione in 500,00 euro. Questa decisione sottolinea che la presentazione di un ricorso, anche se poi abbandonato, impegna la macchina della giustizia e la sua rinuncia comporta responsabilità economiche.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la rinuncia al ricorso è un atto definitivo che preclude qualsiasi esame nel merito delle doglianze e comporta precise conseguenze economiche. La scelta di impugnare una sentenza deve essere attentamente ponderata, così come la decisione di rinunciarvi. Il provvedimento dimostra come il sistema giuridico preveda meccanismi chiari per gestire tali situazioni, sanzionando l’inutile attivazione del sistema giudiziario con la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, a prescindere dalle ragioni che hanno portato alla rinuncia stessa.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso già presentato in Cassazione?
La rinuncia validamente presentata comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il che significa che la Corte non esaminerà i motivi dell’impugnazione.
La rinuncia al ricorso comporta sempre il pagamento di una sanzione?
Sì, secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità dovuta a rinuncia comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, a meno che non emergano specifiche ragioni di esonero.
È possibile ritirare una rinuncia al ricorso una volta presentata?
Il provvedimento non affronta direttamente questo punto, ma la rinuncia è considerata un atto formale e definitivo che, una volta depositato validamente, produce immediatamente i suoi effetti processuali, come l’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25736 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di RIMINI
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., che lo ha condannato per il reato di cui al V comma, DPR 309/1990.
Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamente vali
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591 cod proc p
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente