Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20073 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20073 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 23/03/1993 avverso. l’ordinanza del 05/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/11/2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame reale proposta nell’interesse di COGNOME NOME e confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro ai sensi dell’art. 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen., in relazione all’ipotesi accusatoria di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R,309/1990, essendo stata rinvenuta, nell’autovettura condotta dalla Passalacqua, una borsa contenente grammi 312 di cocaina, grammi 15 di hashish, dei telefoni cellulari, un bilancino di precisione ed euro 520,00 in contanti.
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro preventivo, evidenziando che non sussiste alcun nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro oggetto di sequestro e la fattispecie di reato contestata, trattandosi di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente. La
somma rinvenuta nella disponibilità dell’indagata non è dunque provento di spaccio di sostanze stupefacenti né il profitto del reato in contestazione ma, semmai, profitto di
altre pregresse condotte illecite di cessione di droga; conseguentemente, neppure può
essere disposto il sequestro funzionale alla confisca, ai sensi dell’art. 321 comma 2 cod.
proc. pen., non essendo la suddetta somma profitto del reato. Quanto alla finalità
innpeditiva della misura reale, il giudice nulla ha argomentato in ordine alla sussistenza di alcun tipo di nesso di pertinenzialità tra la
res e il reato contestato per il quale si
ravvisa il fumus,
anche diverso dal profitto del reato.
Dal plesso argomentativo del decisum
neppure si evince, se non in modo tautologico ed apparente, quali siano gli elementi addotti a sostegno della sussistenza del
periculum in mora,
da cui ha tratto il convincimento in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Con pec inviata dall’avv. COGNOME è pervenuta rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché in data 01/03/2025 a mezzo il difensore avv. NOME COGNOME la ricorrente vi ha rinunciato, rappresentando che gli oggetti in sequestro le sono stati restituiti e chiedendo di essere manlevata dalla condanna al pagamento delle spese processuali e in favore della Cassa delle ammende.
2.Vertendosi dunque in un ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910; Sez.1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308), non consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e né al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte.
P.Q.M.
· Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/04/2025.