Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Profili di Inammissibilità
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può sembrare semplice, ma le cui conseguenze non vanno sottovalutate. Presentare un’impugnazione e poi ritirarla non è un’azione neutra; al contrario, innesca meccanismi procedurali precisi che possono portare a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la legge regola questa situazione, anche quando la rinuncia appare come la via d’uscita scelta dall’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna di un’imputata per una serie di reati edilizi, previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001. La sentenza di condanna, emessa dalla Corte d’Appello, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso era unico e specifico: la ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena, in particolare per l’omessa giustificazione degli aumenti applicati a titolo di continuazione tra i vari reati contestati.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il merito della questione, l’imputata, per mezzo del suo difensore e procuratore speciale, presentava una formale rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte alla rinuncia, la Corte di Cassazione non si è limitata a prendere atto della volontà della parte. Ha invece emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è meramente formale. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, per la ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Rinuncia al Ricorso e l’Art. 616 c.p.p.
La Corte ha basato la sua decisione su una rigorosa applicazione delle norme procedurali. Il punto centrale delle motivazioni risiede nell’interpretazione degli effetti della rinuncia al ricorso. Quando una parte rinuncia all’impugnazione, il processo non si estingue semplicemente, ma si conclude con una pronuncia che ne certifica l’improcedibilità, ovvero l’inammissibilità.
I giudici hanno sottolineato che l’atto di rinuncia presentato non conteneva alcuna motivazione. Questa assenza ha impedito alla Corte di valutare un’eventuale “mancanza di colpa” da parte della ricorrente, un elemento che in astratto potrebbe influenzare le conseguenze della rinuncia stessa. In mancanza di tali motivi, la Corte ha seguito la strada maestra tracciata dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese del procedimento. Inoltre, la stessa norma prevede il versamento di una somma, determinata equitativamente dalla Corte, alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in cinquecento euro. La decisione, quindi, non è una punizione per la rinuncia in sé, ma una conseguenza automatica e legale della conclusione del procedimento per inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia al ricorso è un atto giuridico con conseguenze ben definite e non un semplice passo indietro senza costi. Chi decide di impugnare una sentenza e poi cambia idea deve essere consapevole che la rinuncia porterà a una declaratoria di inammissibilità e, quasi certamente, a una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia rende definitiva la sentenza impugnata, chiudendo ogni ulteriore possibilità di riesame.
Per gli operatori del diritto, ciò significa dover informare chiaramente i propri assistiti delle implicazioni economiche e procedurali di una rinuncia. Per i cittadini, è la conferma che le scelte processuali devono essere ponderate, poiché anche l’atto di ritirarsi da un giudizio è regolato da norme precise che mirano a garantire la serietà e la definitività del processo.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Questo atto formale chiude il procedimento e rende definitiva la sentenza impugnata.
La rinuncia al ricorso comporta sempre delle spese?
Sì, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché è importante motivare una rinuncia al ricorso?
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che non erano stati indicati i motivi della rinuncia. Questo ha impedito ai giudici di valutare un’eventuale mancanza di colpa della ricorrente, confermando l’applicazione automatica delle sanzioni previste per l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11792 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11792 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPOFELICE DI COGNOME il 10/04/1966
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 26255/24
Rilevato che NOME COGNOME è stata condannata alle pene di legge per il reato dell’art. 4 c), per il reato degli art. 64 e 71, per il reato degli art. 83, 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2
Rilevato che l’imputata lamenta con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazi con riguardo alla pena per l’omessa motivazione degli aumenti della continuazione;
Rilevato che l’imputata ha presentato la rinuncia al ricorso per mezzo del suo difensor procuratore speciale;
Rilevato che non sono indicati i motivi della rinuncia per cui non si può apprezzare un’eventual mancanza di colpa della ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in cinquecento euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente