Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Inammissibilità nel Processo Penale
Nel complesso panorama del diritto processuale penale, alcuni atti, apparentemente semplici, possono avere conseguenze definitive sull’esito di una controversia. La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 24400/2024, offre un chiaro esempio di come la rinuncia al ricorso possa determinare l’immediata chiusura di un procedimento di impugnazione, senza che il giudice entri nel merito delle questioni sollevate. Questo caso, nato da un sequestro preventivo, si risolve proprio attraverso l’applicazione di una precisa norma procedurale.
I Fatti del Caso: Sequestro e Impugnazione
La vicenda ha origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. Il provvedimento era finalizzato alla confisca di una somma di 14.000 euro, ai sensi dell’art. 240-bis del codice penale, nell’ambito di un’indagine a carico di un soggetto per reati di grave allarme sociale, tra cui l’associazione di tipo mafioso e il tentativo di estorsione.
Contro tale decreto, la figlia dell’indagato, in qualità di terza interessata, ha proposto ricorso al Tribunale del Riesame, sostenendo che parte della somma sequestrata (circa 300 euro) fosse di sua esclusiva pertinenza, trattandosi di risparmi personali. Il Tribunale del Riesame ha tuttavia rigettato il ricorso, confermando il provvedimento di sequestro.
Non soddisfatta della decisione, la terza interessata ha impugnato l’ordinanza del Riesame dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di legittimità. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il difensore della ricorrente ha depositato in cancelleria una formale rinuncia all’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte alla rinuncia, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza tanto breve quanto netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha impedito ai giudici di valutare le argomentazioni della difesa relative alla proprietà della somma di denaro e ha reso definitiva l’ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava il sequestro.
Le Motivazioni: L’Effetto Automatico della Rinuncia al Ricorso
Le motivazioni della Suprema Corte sono estremamente concise e si basano su un principio cardine del diritto processuale. L’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che una delle cause di inammissibilità dell’impugnazione è proprio la rinuncia.
La Corte ha semplicemente preso atto della volontà della parte di non proseguire nel giudizio. La rinuncia è un atto dispositivo che estingue il diritto di impugnazione e, di conseguenza, il processo stesso relativo a quella fase. Il giudice non ha altra scelta che dichiarare l’inammissibilità, senza poter entrare nel merito delle doglianze. Nel caso di specie, la questione sulla riconducibilità dei 300 euro alla ricorrente non è stata neppure sfiorata, poiché la barriera procedurale eretta dalla rinuncia era invalicabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La sentenza in esame ribadisce un concetto fondamentale: la rinuncia a un’impugnazione è un atto giuridico con effetti tombale sul procedimento. Comporta l’accettazione della decisione precedentemente emessa e preclude qualsiasi ulteriore discussione nel merito in quella sede.
Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una scelta ponderata e consapevole da parte dell’imputato o della parte interessata, sempre assistita dal proprio difensore. Decidere di rinunciare a un ricorso significa porre fine alla possibilità di ottenere una riforma della decisione sfavorevole. Pertanto, tale scelta deve essere il frutto di un’attenta valutazione strategica, che consideri le probabilità di successo dell’impugnazione e le conseguenze di una sua eventuale chiusura anticipata.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso, impedendo alla Corte di esaminare il merito della questione.
La Corte ha valutato a chi appartenesse la somma di denaro sequestrata?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. La rinuncia al ricorso ha precluso ogni esame sulle ragioni dell’impugnazione, inclusa la proprietà della somma sequestrata.
Qual è la base giuridica per dichiarare inammissibile un ricorso dopo una rinuncia?
La base giuridica è l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che elenca espressamente la rinuncia tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24400 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2023 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la rinuncia al ricorso di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso proposto da COGNOME NOME, in qualità di terza interessata (figlia dell’indagato), avverso il decreto emesso dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 3 maggio 2023, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/92, prevista ora dall’art. 240-bis cod. pen., della somma di euro 14.000,00
ritenendo sussistente in capo all’indagato COGNOME NOME il fumus del reato di cui agli artt. 56 – 629, 416-bis 1. cod. pen.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, deducendo la violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.
E’ stato omesso l’esame delle doglianze difensive relative alla non riconducibilità al COGNOME NOME della somma sequestrata, nei limiti dell’importo di euro 300,00 rinvenuto nella cameretta in uso da ragazza alla ricorrente, trattandosi di risparmi di esigua entità, custoditi dalla stessa presso l’abitazione dei genitori anche dopo il suo matrimonio e giustificati con documentate fonti di reddito.
In data 12/03/2024 è pervenuta in cancelleria la rinuncia al ricorso da parte del difensore procuratore speciale della COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Alla dichiarazione di rinuncia al ricorso consegue l’inammissibilità dello stesso, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consiglieri
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