Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Inammissibilità secondo la Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale dalle conseguenze definitive. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito come tale atto conduca inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, con annessa condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: dal Giudice di Pace alla Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza del Giudice di Pace di Treviso, che aveva ritenuto un soggetto responsabile del reato di lesioni personali colpose, previsto dall’art. 590 del codice penale. L’imputato aveva inizialmente proposto un atto di appello, che è stato successivamente convertito in ricorso per cassazione e trasmesso alla Suprema Corte per competenza.
Tuttavia, prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, si è verificato un fatto decisivo: lo stesso imputato ha depositato personalmente, presso la segreteria del Giudice di Pace, una dichiarazione esplicita con cui manifestava la volontà di rinunciare al ricorso precedentemente proposto.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Preso atto della dichiarazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una precisa norma del codice di procedura penale, l’articolo 591, comma 1, lettera d), che individua tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione proprio la rinuncia.
La Corte ha quindi applicato la disciplina prevista per questi casi, che comporta non solo la fine del procedimento di impugnazione ma anche delle conseguenze economiche per il rinunciante. In particolare, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, quantificata in 500,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è lineare e si basa sulla constatazione di un atto volontario e formale dell’imputato. La rinuncia al ricorso è un atto unilaterale che non necessita di accettazione da parte di altre parti processuali e che produce un effetto estintivo immediato sul procedimento di impugnazione. La legge processuale, a fronte di tale manifestazione di volontà, prevede una conseguenza automatica e inevitabile: l’inammissibilità. Questa sanzione processuale impedisce al giudice di entrare nel merito della questione, chiudendo di fatto il giudizio. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta un corollario legale, volto a ristorare l’attività giudiziaria inutilmente attivata e a sanzionare l’abbandono dell’impugnazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua semplicità, offre un importante promemoria sulle conseguenze di un atto come la rinuncia al ricorso. Chi decide di impugnare una sentenza deve essere consapevole che un ripensamento successivo, formalizzato in una rinuncia, comporta la chiusura definitiva del giudizio e l’addebito di costi specifici. La decisione di rinunciare, quindi, deve essere ponderata attentamente, poiché una volta formalizzata non è più revocabile e determina l’immediata inammissibilità dell’impugnazione, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Cosa succede se un imputato decide di rinunciare al proprio ricorso in Cassazione?
In base all’art. 591, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale, la rinuncia all’impugnazione ne causa l’inammissibilità. Di conseguenza, la Corte non esamina il merito della questione e il procedimento si conclude.
La rinuncia al ricorso comporta dei costi per chi la effettua?
Sì. Come stabilito dalla Corte, chi rinuncia al ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 500,00 euro.
Chi può presentare la dichiarazione di rinuncia?
Nel caso esaminato, la dichiarazione di rinuncia è stata presentata personalmente dall’imputato presso la segreteria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. La legge consente alla parte privata di compiere personalmente tale atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PASIANO DI PORDENONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIUDICE DI PACE di TREVISO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione (così convertito l’originario atto di appello da oRrte del Tribunale di Treviso che ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso datata 9.1.2022 che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590 cod.pen.
Con atto depositato in data 24.2.2024 presso la segreteria del Giudice di Pace, l’imputato personalmente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Va rilevato, pertanto, che ricorre la causa di inammissibilità di cui all’art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 17.4.2024