Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34814 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di RAGIONE_SOCIALE, in sigla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 19 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Salerno nell’ambito del procedimento a carico di vari indagati, tra cui il legale rappresentante della ricorrente, NOME COGNOME, per i reati di cui agli art. 44 lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 518duodecies e 518sexiesdecies cod. pen., 483 cod. pen., – ha accolto l’appello cautelare del P.m. avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 4 marzo 2025 aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo e ha disposto il sequestro dell’immobile denominato Villa Maura, sito in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE
La società ricorrente eccepisce la violazione di norme processuali per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale innanzi al Tribunale del riesame in qualità di terza interessata alla restituzione dei beni di cui era proprietaria (primo motivo); per assenza del fumus dei reati contestati, abuso edilizio e reato paesaggistico, e per vizio di motivazione (secondo, terzo e quarto motivo); per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato paesaggistico (quinto e sesto motivo).
-Relatore –
Sent.n.sez.1191/2025 CC – 25/09/2025 R.G.N. 19410/2025
La ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso perchØ, dopo la sua presentazione, il P.m. aveva disposto, dapprima, il dissequestro provvisorio per consentire alcuni lavori di ripristino e, successivamente, il dissequestro definitivo di parte cospicua dell’immobile, situazione non prevedibile al momento della proposizione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale, prima dell’udienza di discussione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME