Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46139 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46139 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in NOMEnia
NOME nata il DATA_NASCITA in NOMEnia
NOME nata il DATA_NASCITA in NOMEnia
NOME nata il DATA_NASCITA in NOMEnia
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del Tribunale di Ancona
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 26 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Ancona ha respinto l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza emessa, in data 24 aprile 2023, con la quale il Giudice per le Indagini preliminari di Ancona ha rigettato l’istanza di revoca RAGIONE_SOCIALE misure cautelari applicate ai ricorrenti.
I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano violazione di legge ex art. 311 in relazione agli artt. 191, 266 e 270 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili le risultanze RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche ambientali disposte nel diverso procedimento penale n. 1742/2021 R.G.N.R della Procura della Repubblica di Macerata;
Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’art. 270 cod. proc. pen. ritenendo sufficiente che le ipotesi di reato contestate alla ricorrente rientrino fra
quelle elencate dall’articolo 266 cod. proc. pen., senza necessità di dover valutare la ricorrenza di una connessione forte tra i due procedimenti.
Secondo la difesa, invece, le conversazioni intercettate nel diverso procedimento non sarebbérb utilizzabili in considerazione della insussistenza di motivi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati oggetto del presente procedimento ed il reato di estorsione in relazione al quale sono state disposte le attività di captazione, in quanto i reati indicati nell’ordinanza cautelare non sarebbero stati commessi per eseguire o occultare il reato di estorsione ovvero in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
I ricorrenti, con il secondo e terzo motivo di impugnazione, lamentano la violazione degli artt. 125, 191, 266, 270, 273 e 274 cod. proc pen. in ordine alla attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione del reato.
Con atto depositato in data 4 ottobre 2023, il procuratore speciale degli indagati ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione stante l’intervenuta modifica RAGIONE_SOCIALE misure cautelari applicate ai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso da parte del procuratore speciale degli indagati.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
Deve essere rimarcato, in proposito, che i ricorrenti, dopo aver contestato in sede di ricorso la sussistenza dei gravi indizi di reità, hanno rinunciato all’impugnazione esclusivamente in considerazione della sopravvenuta modifica RAGIONE_SOCIALE rispettive posizioni cautelari con conseguente configurabilità di un profilo di colpa rilevante ai fini della condanna al pagamento della somma in favore della RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia non incolpevole all’impugnazione.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 17 ottobre 2023
Il C iere estensore
La Pres.dente