Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9032 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9032 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 06/10/2025 del Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 6 ottobre 2025 il Tribunale di Palermo respingeva la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 08 settembre 2025, con la quale Ł stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e a varie contestazioni del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 7.2, 7.4, 7.8, 7.13, 7.15, 7.17, 7.19, 7.21, 7.23, 7.25, 8.3, 8.6, 8.7, 8.10, 8.12, 8.18, 9.2, 9.4, 9.8, 9.10, 10.2, 11.2, 11.8, 11.9, 13.6, 18.1, 18.3).
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1 Con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 111 Cost., 6 Cedu, 125 e 273 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestando il rinvio operato dal Tribunale cautelare al percorso argomentativo del G.I.P. e denunciando l’omesso confronto con le censure difensive.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 111 Cost., 6 Cedu, 125 e 273 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestandone la motivazione, in ragione della asettica lettura RAGIONE_SOCIALE conversazioni captate, in assenza di elementi di riscontro.
2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 275 cod. proc. pen., contestando che il presupposto motivazionale RAGIONE_SOCIALE esigenze di cautela sociale dell’essere stato già attinto, in data 20/02/2023, da misura cautelare per reati in materia di stupefacenti era stato neutralizzato dalla richiesta assolutoria avanza dal pubblico ministero in quel processo all’esito dell’istruttoria dibattimentale, nonchØ la disparità di trattamento cautelare
rispetto al coindagato NOME COGNOME, nei confronti del quale non erano state ravvisate esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Ed invero, successivamente alla presentazione del ricorso, Ł stata trasmessa, in data 16 gennaio 2026, dal difensore del ricorrente, comunicazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, per effetto del provvedimento del 15 gennaio 2026, reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Ł stata disposta la revoca della misura cautelare personale della custodia in carcere, con contestuale ordine di liberazione dell’indagato, se non detenuto per altro titolo.
¨, altresì, pervenuta la requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, con cui, preso atto della intervenuta rinuncia al ricorso, si Ł chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
In conclusione, il ricorso Ł divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poichØ, nelle more della celebrazione dell’udienza avanti a questa Corte, il Tribunale di Palermo ha revocato la misura cautelare ed Ł, pertanto, venuto meno l’interesse del ricorrente per causa a lui non imputabile.
Non deve essere disposta condanna nØ alle spese, nØ al pagamento alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ragione del principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nØ al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244).
In ogni caso, va precisato che la rinuncia al ricorso non ha alcuna efficacia, essendo stata presentata direttamente dal difensore di fiducia, privo di procura speciale (cfr. Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663, secondo cui Ł inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontàdell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 04/03/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME