Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8788 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8788 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
Deposi:.t..:a in Cancelleria
Oggi,
– n NUMERO_DOCUMENTO, sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Aversa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2025 del Tribunale di Boldgna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ex lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni art. 616 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 18 aprile 2025 il Tribunale di Bologna, adito in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del suindicato Tribunale del 4 gennaio 2025, con la quale è stata ordinata l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti d NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e l’ordinanza del medesimo Giudice del 18 marzo 2025 con la quale è
stato disposto il sequestro preventivo, tra l’altro, di denaro, beni, titoli e al utilità finanziarie del ricorrente.
Avverso tali ordinanze l’indagato ha proposto due distinti ricorsi per cassazione, a mezzo dei difensori.
Ricorso dell’AVV_NOTAIO.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. per mancata audizione dell’indagato prima dell’emissione della misura cautelare e nullità dell’ordinanza per omesso interrogatorio di garanzia prima della misura.
3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 406 e ss. cod. proc. pen. in relazione all’art. 191 cod. proc. pen. e nullità derivante dall’assenza agli atti dei decreti autorizzativi di proroga delle indagini preliminari, inutilizzabilità degli atti di indagine illegittimi posti alla base della misura cautelare pedissequa nullità dell’ordinanza.
3.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 267 e ss. cod. proc. pen., inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza dei decreti autorizzativi e delle successive proroghe e conseguente nullità dell’ordinanza.
3.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. per carenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi da parte del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame nonché nullità per difetto di motivazione autonoma e specifica dell’ordinanza.
3.5 Con il quinto motivo lamenta nullità dell’ordinanza per insussistenza o insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza e omessa motivazione sul punto, violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. per motivazione dell’ordinanza del riesame priva di contenuto dimostrativo autonomo.
3.6 Con il sesto motivo lamenta nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 1 e violazione dell’art. 416 cod. pen.
3.7 Con il settimo motivo lamenta nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 8 e violazione dell’art. 8 d.lgs. 74 del 2000.
3.8 Con l’ottavo motivo lamenta nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 15 e violazione dell’art. 8 d.lgs. 74 del 2000.
3.9 Con il nono motivo lamenta nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 19 e violazione dell’art. 8 d.lgs. 74 del 2000.
3.10 Con il decimo motivo lamenta nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 46 e violazione dell’art. 8 d.lgs. 74 del 2000.
3.11 Con l’undicesimo motivo lamenta nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 47 e violazione dell’art. 8 d.igs. 74 del 2000.
3.12 Con il dodicesimo motivo lamenta nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 48 e violazione dell’art. 8 d.lgs. 74 del 2000.
3.13 Con il tredicesimo motivo lamenta nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 49 e violazione dell’art. 8 d.lgs. 74 del 2000.
3.14 Con il quattordicesimo motivo lamenta nullità dell’ordinanza per insussistenza o insufficienza delle esigenze cautelari e omessa motivazione sul punto, violazione dell’art. 309 cod. proc. pen. e dell’art. 274 cod. proc. pen. per motivazione dell’ordinanza del riesame priva di contenuto dimostrativo autonomo nonchè vizi di motivazione delle esigenze cautelari (concretezza e attualità).
3.15 Con il quindicesimo motivo lamenta nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e non proporzionalità della misura nonché difetto di motivazione circa l’applicazione di misure meno afflittive.
3.16 Con il sedicesimo motivo lamenta violazione e vizio di motivazione in ordine alla misura cautelare reale, illegittimità del sequestro preventivo per difetto di fumus e perché fondato su argomentazione puramente astratta, omessa valutazione della proprietà e della pertinenza dei beni sequestrati, difetto di contraddittorio sulle condotte riciclatorie richiamate come presupposto del sequestro.
Ricorso dell’AVV_NOTAIO.
4.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa e/o carente motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e conseguente mancata valutazione degli stessi ai fini delle ordinanze del Giudice per le indagini preliminari oggetto di riesame.
4.2 Con il secondo motivo lamenta insussistenza delle esigenze cautelari pertinenti all’attività di indagine e carenza motivazionale della stessa.
4.3 Con il terzo motivo lamenta mancanza di proporzionalità della misura cautelare e carenza dì adeguata motivazione in ordine alla mancata applicazione di misura meno afflittiva.
4.4 Con il quarto motivo lamenta eccessività delle misure reali e carenza di motivazione in ordine alle misure applicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Con atto pervenuto il 14 gennaio 2026 il ricorrente NOME COGNOME ha dichiarato, ai sensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen., personalmente, di voler rinunciare all’impugnazione, e ha chiesto che non si applichi aggravio di spesa. L’intervenuta rituale rinuncia all’impugnazione determina, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità dei ricorsi.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di causa di inammissibilità non dipendente da intervenuta cessazione del provvedimento impugnato, la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare nella congrua misura di euro 500,00. Infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra le quali è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 – 01; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, COGNOME, Rv. 263921 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026