Rinuncia al ricorso: quando non si pagano le spese processuali?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un importante principio in materia di rinuncia al ricorso. Quando l’abbandono dell’impugnazione è causato da un evento successivo che fa venir meno l’interesse della parte a proseguire, non può esserci condanna alle spese. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Rinuncia al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un procedimento per bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello, pur dichiarando il reato estinto per prescrizione, aveva inizialmente mantenuto le pene accessorie a carico dell’imputato. Contro questo specifico punto della sentenza, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Nelle more della celebrazione dell’udienza davanti alla Suprema Corte, accadeva un fatto nuovo e decisivo: la stessa Corte d’Appello, attraverso una procedura di correzione, revocava le pene accessorie. A questo punto, l’oggetto del contendere veniva meno e, di conseguenza, l’imputato, tramite il suo difensore, depositava un atto di rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile Senza Spese
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La questione più interessante, tuttavia, riguardava la regolamentazione delle spese processuali. Solitamente, la parte che rinuncia a un’impugnazione viene considerata soccombente e, come tale, condannata al pagamento delle spese.
In questo caso, invece, i giudici hanno stabilito che alla declaratoria di inammissibilità non dovesse seguire né la condanna alle spese né il pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni: Perché la Rinuncia al Ricorso Non Comporta Condanna alle Spese
La Corte ha spiegato che la rinuncia al ricorso non era frutto di un ripensamento o della consapevolezza di un’infondatezza dell’impugnazione, ma era la diretta conseguenza del venir meno dell’interesse ad agire. Tale interesse era cessato a causa di un provvedimento successivo della stessa autorità giudiziaria (la correzione della sentenza da parte della Corte d’Appello) che aveva, di fatto, soddisfatto la pretesa del ricorrente.
In una situazione del genere, non è possibile configurare un’ipotesi di soccombenza. La soccombenza presuppone una sconfitta nel merito o una rinuncia che implichi l’accettazione della decisione sfavorevole. Qui, invece, la rinuncia è solo la presa d’atto che il giudizio non ha più alcuna utilità pratica. La Suprema Corte ha richiamato diverse pronunce delle Sezioni Unite che hanno stabilito questo principio, sottolineando che quando l’interesse alla decisione svanisce per un fatto sopraggiunto e non imputabile al ricorrente, non si applica la regola della condanna alle spese.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un principio di equità e di economia processuale. Stabilisce che un imputato non deve essere penalizzato con la condanna alle spese se la sua rinuncia al ricorso è giustificata da un intervento correttivo del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Per i legali e i loro assistiti, ciò significa che è possibile rinunciare a un’impugnazione divenuta superflua senza temere conseguenze economiche, a condizione che la perdita di interesse sia oggettivamente causata da un evento successivo e favorevole all’interno del procedimento stesso. Si tratta di una tutela importante che evita di gravare il cittadino di costi ingiusti quando il sistema giudiziario corregge autonomamente i propri errori.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ponendo fine al procedimento.
Chi rinuncia al ricorso deve sempre pagare le spese processuali?
No. Secondo la decisione in esame, se la rinuncia è dovuta al venir meno dell’interesse a ricorrere per un successivo provvedimento favorevole dell’autorità giudiziaria, non consegue la condanna alle spese perché non si configura una soccombenza.
Perché in questo caso specifico non è stata applicata la condanna alle spese?
Perché la rinuncia è stata determinata dalla correzione della sentenza da parte della Corte d’Appello, che ha revocato le pene accessorie, ovvero l’unico motivo del ricorso. Essendo venuto meno l’interesse a proseguire per un fatto favorevole al ricorrente, non c’è stata soccombenza e, quindi, nessuna condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3628 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 09/04/1967
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
30515/204i -Rel. COGNOME -Ud. 27.11.2024
Rilevato che NOME NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta, perché estinto per prescrizione;
Considerato che l’Avv. NOME COGNOME ha depositato via pec atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dall’imputato con firma autenticata dal difensore, spiegando e documentando che, nelle more della celebrazione dell’udienza odierna, la Corte di appello di Roma aveva corretto il dispositivo della sentenza impugnata, revocando le pene accessorie, punto della decisione cui si riferisce il ricorso per cassazione sub iudice;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ritenuto che all’odierna pronunzia non segue condanna alle spese né al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende; la rinunzia si ricollega, infatti, al venir meno dell’interesse al ricorso in ragione di u provvedimento successivo dell’A.G., sicché trova applicazione il principio di diritto secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168; tra le più recenti, Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv. 286244 01).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso 27 novembre 2024
Il consigliera tensore
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