Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40458 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40458 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1509/2025 UP – 13/11/2025 R.G.N. 26743/2025
NOME BORSELLINO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Atri (TE) il giorno DATA_NASCITA
rappresentata ed assistita AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte di Appello di LÕAquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME
COGNOME, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Con sentenza del 7 febbraio 2025, la Corte di Appello di LÕAquila, in parziale riforma della sentenza del 23 marzo 2023 del Tribunale di Teramo, nei confronti di NOME COGNOME, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed euro 6000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 81 cod. pen., 644, primo comma e quinto comma n. 3 e n. 5, cod. pen., di cui agli artt. 110, 629, primo comma, cod. pen. e art. 61, n. 2, cod. pen. e di cui agli artt. 110, 56-629 cod. pen. in relazione allÕart. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. commessi ai danni di NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e contraddittorietˆ della motivazione di cui allÕart. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva.
In data 8 settembre 2025, è pervenuta, tramite posta elettronica certificata, la dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore AVV_NOTAIO, munito di procura speciale.
Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo la ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01).
Questa Corte, con un maggioritario indirizzo interpretativo, ha affermato che l’inammissibilitˆ del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato nŽ al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nŽ al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594-01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, COGNOME, Rv. 281785-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308-01; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249916-01; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, COGNOME, Rv. 226009-01).
2.1. Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo le quali la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualitˆ è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta
, assorbendo la finalitˆ perseguita dall’impugnante, o perchŽ la stessa abbia giˆ trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251694-01).
2.2. Nel caso in esame, nellÕatto di rinuncia al ricorso non è stata addotta alcuna motivazione che possa far desumere che la rinuncia sia dovuta a una sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile alla ricorrente, per la mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta , ovvero che si verta in quella situazione che comporta che quest’ultima non possa essere condannata nŽ al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nŽ al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE per le ammende.
Alla inammissibilitˆ del ricorso per consegue, quindi, la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchŽ, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Cos’ è deciso, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME